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	<title>Avvocato Patente</title>
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	<description>Assistenza legale in diritto penale della strada</description>
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	<title>Avvocato Patente</title>
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	<item>
		<title>La rideterminazione della revoca della patente di guida nel reato di omicidio stradale</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/revoca-patente-di-guida-omicidio-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 08:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale della Strada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Cassazione annulla l'ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta di rideterminazione della revoca della patente nell'omicidio stradale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La revoca della patente nell&#8217;omicidio stradale &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti e l&#8217;omicidio stradale</strong></a></li>
<li><a href="#rideterminazione"><strong>La rideterminazione della revoca </strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza 88/2019</strong></a></li>
<li><a href="#legge"><strong>La legge 87/1953</strong></a></li>
<li><a href="#giudice"><strong>Il giudice dell&#8217;esecuzione</strong></a></li>
<li><a href="#68/2021"><strong>La sentenza 68/2021</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo, del codice della strada prevede l&#8217;applicazione automatica della sanzione della <strong>revoca della patente</strong> quando c&#8217;è reato di <strong>omicidio stradale</strong> ex articolo 589-bis del codice penale. Tale disposizione tuttavia è stata dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi con sentenza n. 88/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 35457/2021, oggetto dell&#8217;odierno approfondimento, la Cassazione decide in merito ad una ordinanza con cui il giudice rigettava la domanda di <strong>rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente</strong> applicata a seguito di sentenza di patteggiamento all&#8217;esito del processo per reato di omicidio stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, come si vedrà nelle righe che seguono,  avvalora le <strong>sentenze della Corte Costituzionale</strong> e annulla l&#8217;ordinanza del giudice ritenendo, sulla base della giurisprudenza costituzionale, affermata che <em>&#8220;va escluso che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa c.d. punitiva inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima dunque, non già oggetto di semplice ripensamento da parte del legislatore, ma affetta addirittura da un vizio genetico, il cui accertamento impone, senza possibili eccezioni, di lasciare immune da sanzioni, o di sanzionare in modo più lieve, chiunque dopo di esso commetta il medesimo fatto&#8221;. </em></p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">L&#8217;esposizione dei fatti</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda riguarda Tizio che il 29 maggio 2018 fu condannato dal Tribunale con <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/patteggiamento/">sentenza di patteggiamento</a></strong> al <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/omicidio-stradale/" class="broken_link">reato di omicidio stradale</a></strong>. La fattispecie di reato è disciplinata all&#8217;articolo 589-bis del codice penale. Nel caso che ha costituito oggetto della sentenza che ci interessa la condanna era ai sensi del primo comma. Tizio fu condannato dunque per la <strong>fattispecie non aggravata</strong> del reato di omicidio stradale che è punita con la pena della reclusione da due a sette anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel codice della strada l&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo prevede che a seguito della condanna o dell&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) nel caso di omicidio stradale o di <a href="https://www.avvocatopatente.it/lesioni-colpose-stradali/">lesioni personali stradali gravi o gravissime</a> si applichi la <strong>sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice che ha emesso la sentenza era il <strong>giudice delle indagini preliminari</strong> nonché giudice dell&#8217;esecuzione della pena e delle relative sanzioni accessorie.  La sentenza di condanna era diventata esecutiva. L&#8217;imputato chiese allora, ai sensi dell&#8217;articolo 666 del codice di procedura penale la rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del 5 marzo 2020 tuttavia il G.i.p decise sulla domanda e rigettò la richiesta. Tizio impugnò l&#8217;ordinanza con <strong>ricorso in cassazione</strong> come previsto all&#8217;articolo 666, sesto comma, del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="rideterminazione" style="text-align: justify;">La richiesta di rideterminazione della revoca della patente nell&#8217;omicidio stradale e il rigetto</h2>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, con <strong>sentenza n. 35457/2021</strong> annullò l&#8217;ordinanza impugnata e rinviò la questione al G.i.p per un nuovo giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi del rigetto della richiesta di rideterminazione della sanzione derivavano dalle seguenti osservazioni formulate in prima battuta dal G.i.p in qualità di<strong> giudice dell&#8217;esecuzione</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la dichiarazione di incostituzionalità dell&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo, del codice della strada con <strong>pronuncia n. 88/2019 della Corte Costituzionale</strong> in cui si è rilevato che la norma è illegittima nella parte in cui non prevede che, nel caso di sentenza di condanna o patteggiamento per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale il giudice possa disporre la sospensione della patente in luogo della revoca qualora non sia intervenuta una delle circostanze aggravanti (<a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-ebbrezza/">guida in stato di ebbrezza</a> e <a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-stupefacenti/">sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</a>);</li>
<li>il G.i.p sposa l&#8217;opinione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca della patente non è un effetto penale della condanna;</li>
<li>l&#8217;applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca pertanto non attiene al titolo esecutivo. Non è pertanto di competenza del giudice dell&#8217;esecuzione esprimersi circa la richiesta di rideterminazione della sanzione accessoria al reato.</li>
</ul>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso in Cassazione per la rideterminazione della revoca della patente nell&#8217;omicidio stradale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso in cassazione formulato da Tizio si articola in tre motivi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo denuncia del <strong>vizio di motivazione dell&#8217;ordinanza</strong> con cui il giudice rigetta la richiesta di determinazione della sanzione. A parere del ricorrente il giudice in primo luogo non avrebbe dato una valida motivazione del rigetto nell&#8217;ordinanza. In secondo luogo avrebbe inoltre contraddittoriamente affermato che la revoca della patente, sebbene avente natura afflittiva, non costituisce un effetto penale della condanna.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il secondo motivo di ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo Tizio lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell&#8217;applicazione della legge penale. Lamenta inoltre inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Le norme cui fa riferimento sono: gli articoli <strong>2, quarto comma, e 133 del codice penale, 676 del codice di procedura penale, 136, primo comma, della Costituzione, 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 6 e 7 della CEDU.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente in particolare critica al G.i.p di non aver tenuto conto di tali norme nazionali e sovranazionali. Così facendo non avrebbe considerato che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo, del codice della strada la sostituzione della sanzione della sospensione della patente in luogo della revoca è divenuta una competenza del giudice dell&#8217;esecuzione. Allo scopo di dare ulteriore fondamento alla propria affermazione il ricorrente richiama quanto stabilito in tema di applicazione automatica ed illegittima di sanzioni accessorie nei reati fallimentari. Fa inoltre presente che la sanzione amministrativa accessoria esplica i suoi effetti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il terzo motivo di ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo denuncia <strong>violazione degli articoli 3, 111 e 136 della costituzione</strong>. Il giudice non avrebbe considerato la disparità di trattamento tra il ricorrente e chi è soggetto a trattamento più favorevole. Il primo infatti è soggetto al trattamento sanzionatorio più incisivo della revoca per effetto di una sentenza di condanna divenuta definitiva prima della dichiarazione di incostituzionalità dell&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo, del codice della strada. Il secondo è soggetto al trattamento più favorevole a seguito di tale sentenza.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La sentenza della corte costituzionale n. 88/2019 relativa alla dichiarazione di incostituzionalità dell&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo, del Codice della strada</h2>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione dapprima afferma come la Corte Costituzionale, con la <a href="https://www.avvocatopatente.it/incostituzionale-revoca-patente/">dichiarazione di incostituzionalità dell&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo, del codice della strada</a> abbia voluto interrompere il vulnus arrecato ai <strong>principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità</strong>. Tale vulnus dipendeva dall&#8217;automatismo previsto dalla norma di applicazione della revoca della patente nei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime non aggravate.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la suddetta sentenza il giudice delle leggi infatti, afferma il giudice di legittimità, <em>&#8220;ha evidenziato che tale automatismo possa ritenersi giustificato solo quando la condotta è aggravata dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall&#8217;uso di sostanze stupefacenti, mentre nelle altre fattispecie di reato meno gravi il giudice deve avere la possibilità di decidere autonomamente, sulla base delle circostanze del caso concreto, se disporre la sospensione o la revoca della patente di guida&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha pertanto voluto rendere inapplicabile l&#8217;articolo 222 del codice della strada nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di valutare autonomamente se applicare la sospensione o la revoca della patente nei reati di omicidio e lesioni colpose stradali non aggravati.</p>
<h2 id="legge" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 30 della legge 87/1953</h2>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte richiama poi l&#8217;<strong>articolo 30 della legge 87/1953</strong> disciplinante le norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale. Tale norma porta con sé la disciplina degli effetti nel tempo delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, in particolare ai commi terzo e quarto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma recita <em>&#8220;Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione&#8221;. </em>Si tratta di una regola di carattere generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto comma afferma che <em>&#8220;Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali&#8221;. </em>Questa è una regola invece specificatamente introdotta per la materia penale e successivamente recepita nel codice di rito all&#8217;articolo 673 il quale stabilisce che<em> &#8220;Nel caso di abrogazione o di <strong>dichiarazione di illegittimità costituzionale</strong> della norma incriminatrice, il giudice dell&#8217;esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti&#8221;. </em></p>
<h2 id="giudice" style="text-align: justify;">Le competenze del giudice dell&#8217;esecuzione e la revoca della patente di guida nell&#8217;omicidio stradale</h2>
<p style="text-align: justify;">In virtù di tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto la <strong>natura di sanzione amministrativa accessoria</strong> della revoca della patente. Sia nei casi di reato di omicidio stradale e lesioni colpose stradali. La sanzione infatti viene applicata allo scopo di prevenire la commissione del reato ed ha l&#8217;effetto, limitato nel tempo, di impedire al reo di <a href="https://www.avvocatopatente.it/riconseguire-la-patente-di-guida-dopo-la-revoca/">riconseguire un nuovo titolo abilitativo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, al giudice dell&#8217;esecuzione non compete modificare la decisione presa con sentenza di condanna relativa alla revoca. Ciò anche qualora nel giudizio di cognizione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, emergesse che una condotta è suscettibile di applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca. La questione tuttavia non rientra nel disposto di cui al quarto comma dell&#8217;articolo 30 della legge 87/1953.</p>
<h2 id="68/2021" style="text-align: justify;">La sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2021</h2>
<p style="text-align: justify;">In tempi più recenti tuttavia, ovvero il 27 gennaio 2021, è intervenuta nuovamente sul punto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 68, depositata in cancelleria il 16 aprile 2021. Con tale sentenza la Corte ha evidenziato che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>non si può negare il <strong>carattere punitivo</strong> della sanzione della revoca della patente disposta dal giudice penale con sentenza di condanna o patteggiamento per uno dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale. Ciò sebbene la sanzione sia applicata anche per tutelare gli interessi coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore <em>&#8220;secondo uno schema tipico delle misure sanzionatorie consistenti nell&#8217;interdizione di una determinata attività&#8221;</em>;</li>
<li>l&#8217;articolo 30 della legge 87/1953, quarto comma, si pone in contrasto con l&#8217;articolo 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale fa presente in particolare che già nella sentenza n. 88/2019 si riconosceva l&#8217;applicabilità alle sanzioni amministrative punitive del <strong>principio di retroattività della <em>lex mitior</em></strong>. L&#8217;applicazione di tale principio alle sanzioni amministrative si trovava in linea con la giurisprudenza costituzionale. Giurisprudenza creatasi relativamente al rapporto tra l&#8217;articolo 3 della Costituzione e le sanzioni propriamente penali.</li>
</ul>
<h3>La giurisprudenza costituzionale</h3>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale giurisprudenza bisogna <em>&#8220;equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l&#8217;entrata in vigore della norma che ha disposto l&#8217;abolitio criminis o la modifica mitigatrice&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Se pertanto la logica sottesa alla giurisprudenza relativa alle sanzioni penali si estende anche alle sanzioni amministrative &#8220;<em><strong>va escluso &#8211; come per le sanzioni penali &#8211; che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa c.d. punitiva inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima dunque, non già oggetto di semplice ripensamento da parte del legislatore, ma affetta addirittura da un vizio genetico</strong>, <strong>il cui accertamento impone, senza possibili eccezioni, di lasciare immune da sanzioni, o di sanzionare in modo più lieve, chiunque dopo di esso commetta il medesimo fatto&#8221;. </strong></em></p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni sulla revoca della patente nell&#8217;omicidio stradale</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la<strong> sentenza n. 68/2021</strong>, coerentemente con quanto sopra evidenziato, la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l&#8217;articolo 30, quarto comma, della legge 87/1953. La sua interpretazione infatti andava nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Nel caso in cui questa fosse stata disposta con sentenza irrevocabile di condanna o patteggiamento ex articolo 222, secondo comma, del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">I ragionamenti effettuati rispetto alle sentenze 88/2019 e 68/2021 della Corte Costituzionale portano il giudice di legittimità a decidere. Il dispositivo della sentenza prevede l&#8217;<strong>annullamento con rinvio al giudice per le indagini preliminari dell&#8217;ordinanza con cui il giudice dell&#8217;esecuzione aveva rigettato la richiesta del ricorrente</strong>. Il ricorrente voleva vedere applicarsi in luogo della revoca la sospensione della patente ai sensi dell&#8217;articolo 222, secondo comma, del codice della strada. Come è previsto nel caso di omicidio stradale o lesioni colpose stradali ex articolo 589-bis e 590-bis del codice penale nelle ipotesi non aggravate.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sospensione della patente di guida in caso di incidente: durata e motivazione del giudice</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/sospensione-patente-e-motivazione-del-giudice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 16:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale della Strada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La durata della sospensione della patente in caso d'incidente dev'essere adeguatamente motivata se supera la media della forbice edittale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Sospensione della patente di guida in caso di incidente &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#sospensione"><strong>La sospensione della patente</strong></a></li>
<li><a href="#patteggiamento"><strong>Patteggiamento e sospensione </strong></a></li>
<li><strong><a href="#caso">Il caso di specie</a> </strong></li>
<li><a href="#revoca"><strong>Sospensione e revoca</strong></a></li>
<li><a href="#motivazione"><strong>Motivazione del giudice</strong></a></li>
<li><a href="#durata"><strong>La durata della sospensione</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con <strong>sentenza n. 37628/2021</strong> ha stabilito che il giudice, nel disporre la sospensione della patente di guida con sentenza di condanna emessa a seguito della procedura di patteggiamento, deve motivare l&#8217;entità della sanzione amministrativa quando supera la media della forbice edittale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il collegio accoglieva il ricorso e annullava la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui applicava la sospensione della patente, quale sanzione accessoria al reato di lesioni colpose stradale ex articolo 590-bis del codice penale, nella misura massima di due anni senza fornire puntuali motivazioni. Queste infatti, secondo affermata giurisprudenza, devono essere prodotte sulla base dei criteri stabiliti dal secondo comma dell&#8217;articolo 218 del codice della strada.</p>
<h2 id="sospensione" style="text-align: justify;">Come funziona la sospensione della patente in caso di incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">La sospensione della patente è una <strong>sanzione amministrativa</strong> che viene disposta come accessoria ad una <strong>sanzione penale</strong> nei casi e nei modi previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sanzione amministrativa è applicata in alternativa alla più grave sanzione della revoca a seconda dei casi e in maniera discrezionale dal giudice. L&#8217;organo giudicante infatti ha il potere, in alcuni casi, come ad esempio nel caso di <a href="https://www.avvocatopatente.it/omicidio-stradale/" class="broken_link">omicidio stradale</a> o <a href="https://www.avvocatopatente.it/lesioni-colpose-stradali/">lesioni colpose stradali</a> non aggravati, di <strong>disporre l&#8217;applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca</strong>. Tale potere gli è stato attribuito a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell&#8217;articolo 222, secondo comma, quarto periodo del codice della strada avvenuta con sentenza n. 88/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice tuttavia non ha l&#8217;obbligo di esporre puntualmente i motivi che lo hanno condotto ad applicare la sospensione in luogo della revoca. Così conferma la sentenza n. 11479 del 09/03/2021 della Suprema Corte secondo cui <em>&#8220;In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, <strong>non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole</strong> sulla base dei parametri di cui all&#8217;art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle &#8220;circostanze del fatto&#8221; e/o alla &#8220;gravità della condotta&#8221;.</em></p>
<h2 id="patteggiamento" style="text-align: justify;">Sentenza di condanna con patteggiamento e sospensione della patente in caso d&#8217;incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando la condanna deriva da una <a href="https://www.avvocatopatente.it/patteggiamento/">sentenza di patteggiamento</a> il giudice non è sempre tenuto a motivare l&#8217;entità della sanzione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito la cassazione con sentenza n. 24023 del 20/08/2020 affermava che <em>&#8220;In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, <strong>il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale</strong> e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice deve dare motivazione della durata della sanzione solo quando la durata della sospensione si avvicina al massimo edittale o comunque supera la media della forbice edittale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la recente <strong>sentenza n. 37628/2021</strong> la Corte di Cassazione penale si è espressa negli stessi termini di tale orientamento precedente riguardo l&#8217;obbligo di motivazione della durata della sospensione applicata con sentenza di patteggiamento.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il ricorso contro la sospensione della patente in caso d&#8217;incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il Tribunale in primo grado aveva applicato con sentenza di patteggiamento la<strong> sospensione della patente per due anni</strong>. Il giudice aveva stabilito la durata nella <strong>misura massima</strong> consentita senza tuttavia fornire adeguata motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito del processo penale l&#8217;imputato risultava responsabile di aver commesso il <strong>reato di lesioni stradali ex articolo 590-bis del codice penale</strong>. Il condannato impugnava la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ricorrendo in cassazione. Con un unico motivo di ricorso denunciava il <strong>vizio di motivazione</strong> della sentenza impugnata relativamente alla durata della sospensione della patente. Il ricorso, basato su quest&#8217;unico motivo, veniva accolto dal collegio e portava all&#8217;annullamento della sentenza nella parte relativa alla determinazione della durata della sospensione.</p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio richiamava subito alla memoria, quale premessa introduttiva, la <a href="https://www.avvocatopatente.it/incostituzionale-revoca-patente/"><strong>sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019</strong></a>. Con tale sentenza la Corte Costituzionale dichiarava l&#8217;incostituzionalità del quarto periodo del secondo comma dell&#8217;articolo 222 del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici ritenevano opportuno motivare la decisione del giudice di primo grado sull&#8217;applicazione della sospensione in luogo della revoca nel caso di specie. La condanna infatti seguiva all&#8217;accertamento della colpevolezza dell&#8217;imputato di aver commesso il reato di lesioni stradali colpose.  A seguito della suddetta sentenza della Corte Costituzionale per tale reato è stata resa possibile l&#8217;applicazione della sospensione in luogo della revoca. Si tratta di un potere discrezionale del giudice esercitabile solo se non sono intervenute circostanze aggravanti. Quali la <a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-ebbrezza/">guida in stato di ebbrezza</a> o <a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-stupefacenti/">sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatta la suddetta premessa, la Corte affermava che il ricorso presentato contro la sentenza di patteggiamento andava accolto. L&#8217;articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, prevede che l&#8217;imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo <em>&#8220;per motivi attinenti all&#8217;espressione della volontà dell&#8217;imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all&#8217;erronea qualificazione giuridica del fatto e all&#8217;illegalità della pena o della misura di sicurezza&#8221;</em>. In tale ipotesi tuttavia non operava la appena menzionata disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si fa invece <strong>richiamo alla sentenza n. 21369/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione</strong> nella quale si ammetteva la possibilità di censurare  l&#8217;erronea od omessa applicazione di sanzioni amministrative tramite il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ex articolo 606 del codice di procedura penale.</p>
<h2 id="motivazione" style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo del giudice di motivare la durata della sospensione della patente in caso d&#8217;incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, oltre ad essere ammissibile, è anche ritenuto fondato.  La Corte al proposito richiama l&#8217;opinione  giurisprudenziale diffusa secondo cui <em>&#8220;allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, <strong>l&#8217;obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell&#8217;adeguatezza o della congruità della sanzione</strong>&#8220;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di questo principio si muove il collegio di legittimità. Ritiene pertanto che specularmente il giudice debba adeguatamente fornire le motivazioni che lo hanno indotto a determinare la durata della sospensione quando questa è stabilita nella misura massima o comunque superiore alla media della forbice edittale. La motivazione risulta doverosa anche in ragione del fatto che la determinazione della durata della sospensione è sottratta alle parti e rimessa al giudice in maniera discrezionale e autonoma.</p>
<h2 id="durata" style="text-align: justify;">I parametri di determinazione della durata della sospensione della patente in caso d&#8217;incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">Come affermato inoltre in tempi più remoti con sentenza n. 4740 del 18/11/2020 <em>&#8220;Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall&#8217;art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all&#8217;art. 133 cod. proc. pen., ma <strong>in base ai diversi parametri di cui all&#8217;art. 218, comma 2, cod. strada</strong>, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un&#8217;eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento&#8221;</em>. Il collegio del caso di specie condivide lo stesso orientamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 218, comma 2, del codice della strada stabilisce che il giudice, nel determinare la durata della sospensione, deve valutare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>l&#8217;entità del danno apportato;</strong></li>
<li><strong>la gravità della violazione commessa, nonché</strong></li>
<li><strong>il pericolo che l&#8217;ulteriore circolazione potrebbe cagionare.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non devono invece essere utilizzati i parametri di cui all&#8217;articolo 133 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte pertanto aderisce al seguente orientamento. Il giudice nel determinare una durata della sospensione della patente superiore alla media della forbice edittale deve darne adeguata motivazione. E nel dare adeguata motivazione il giudice deve tenere conto dell&#8217;entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa e del pericolo che l&#8217;ulteriore circolazione potrebbe cagionare.</p>
<h2 id="conclusioni&quot;" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie &#8211; afferma la corte &#8211; <em>&#8220;il giudicante ha limitato il proprio percorso <strong>argomentativo a un </strong></em><em><strong>generico e non meglio circostanziato riferimento alla &#8220;gravità della violazione colposa e delle lesioni cagionate&#8221;, senza alcuna indicazione delle ragioni di tale giudizio di gravità</strong> ed ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a due anni&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Risulta evidente il contrasto tra l&#8217;operato del giudice e gli orientamenti condivisi dalla Suprema Corte che infatti annulla la sentenza impugnata nella parte relativa alla durata della sospensione della patente con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuto del prelievo ematico: non è sempre penalmente rilevante</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/rifiuto-prelievo-ematico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 15:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ebbrezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopatente.it/?p=13189</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sentenza n. 10135/2021 della Cassazione esclude la rilevanza penale del rifiuto del prelievo ematico se il conducente non è sottoposto a cure mediche.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Rifiuto del prelievo ematico e rilevanza penale &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#reato"><strong>Il reato di guida in stato di ebbrezza</strong></a></li>
<li><a href="#esposizione"><strong>L&#8217;esposizione dei fatti</strong></a></li>
<li><a href="#rifiuto"><strong>Il rifiuto del prelievo ematico</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#considerazioni"><strong>Le considerazioni della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il rifiuto di sottoporsi al prelievo del sangue presso una struttura sanitaria su ordine della polizia non è penalmente rilevante se il conducente non è sottoposto a cure mediche conseguenti all&#8217;incidente stradale. Questo è l&#8217;epilogo della <strong>sentenza n. 10135 della Corte di Cassazione penale</strong> che si andrà ad esaminare nell&#8217;odierno approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prelievo del sangue è uno degli esami utilizzati per la rilevazione della quantità di alcool nel sangue in caso di guida in stato di ebbrezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del quinto comma, primo periodo, dell&#8217;articolo 186 del codice della strada <em>&#8220;<strong>Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche</strong>, l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate&#8221;.</em></p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Come funziona l&#8217;accertamento del tasso alcolemico nella guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli organi di polizia infatti sottopongono il conducente ad un primo test non invasivo mediante <strong>precursore etilometrico</strong> nel luogo dell&#8217;incidente o in sede di controllo. Tale strumento può dare un risultato positivo o negativo. Nel primo caso non vi saranno dubbi circa la presenza di alcool nel sangue e pertanto ne andrà verificata la quantità presente ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada. In caso di test positivo gli organi di polizia possono, come previsto dal quarto comma dell&#8217;articolo 186 del codice della strada, invitare il conducente a recarsi presso il comando di polizia per effettuare ulteriori accertamenti dai quali ricavare l&#8217;effettivo tasso alcolemico presente nel sangue. Tali accertamenti vengono eseguiti mediante <strong>etilometro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricordano di seguito le sanzioni previste dal codice della strada a seconda del tasso alcolemico rilevato in caso di <a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-ebbrezza/">guida in stato di ebbrezza</a>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>con valore compreso <strong>tra 0,5 e 0,8 grammi per litro</strong> si riceve una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170 più sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;</li>
<li>se il tasso alcolemico dà un risultato <strong>superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro</strong> si è puniti con l&#8217;ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l&#8217;arresto fino a sei mesi;</li>
<li><strong>sopra l&#8217;1,5 grammi per litro</strong> l&#8217;ammenda può variare da euro 1.500 a euro 6.000 e l&#8217;arresto da sei mesi ad un anno.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In caso di incidente stradale e di sottoposizione del conducente a cure mediche presso una struttura sanitaria gli organi di polizia possono richiedere alla struttura <strong>l&#8217;esecuzione di un prelievo ematico</strong> per acquisire ulteriori prove dello stato di ebbrezza. Il rifiuto a sottoporsi al prelievo ematico nel caso predetto è penalmente rilevante ai sensi del settimo comma dell&#8217;articolo 186 del codice della strada.</p>
<h2 id="esposizione" style="text-align: justify;">Il caso che ha occupato la sentenza sul rifiuto del prelievo ematico</h2>
<p style="text-align: justify;">Nelle righe seguenti si espongono brevemente i fatti che hanno occupato la sentenza n. 10135 del marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il conducente di un autoveicolo coinvolto in un <a href="https://www.avvocatopatente.it/incidente-stato-di-ebbrezza/">incidente stradale</a> viene sottoposto ad un alcoltest da parte degli organi di polizia. Lo strumento utilizzato per la rilevazione è stato il <strong>precursore etilometrico</strong>. Come già accennato, il precursore etilometrico è lo strumento, diverso dall&#8217;<strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/la-taratura-dell-etilometro/">etilometro</a></strong>, che indica la positività o negatività all&#8217;alcoltest.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo risultato positivo a tale primo accertamento il conducente veniva condotto presso il comando di polizia per eseguire un ulteriore alcotest mediante etilometro. Tale strumento avrebbe fornito prove più precise circa la presenza di alcol nel sangue. Avrebbe inoltre permesso agli organi di polizia di inquadrare la fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza. Com&#8217;è noto, la norma che lo disciplina prevede pene graduate in base ai valori di alcol rilevati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comando di polizia si trovava tuttavia sprovvisto dello strumento di rilevazione. Chiedeva pertanto al conducente di recarsi presso una struttura sanitaria per eseguire un prelievo ematico. Gli operanti si adoperavano in tal modo, erroneamente, in virtù di quanto dettato dall&#8217;articolo 186, quinto comma, del codice della strada. In tal caso infatti il conducente era sì coinvolto in un incidente stradale ma non era stato sottoposto a cure mediche. Il conducente pertanto <strong>si rifiutava di eseguire il prelievo ematico.</strong> Veniva perciò indagato e successivamente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza nella specie di cui al settimo comma dell&#8217;articolo 186 del codice della strada.</p>
<h2 id="rifiuto" style="text-align: justify;">Il reato di guida in stato di ebbrezza nell&#8217;ipotesi di rifiuto del prelievo ematico</h2>
<p style="text-align: justify;">Il settimo comma dell&#8217;articolo 186 del codice della strada recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Salvo che il fatto costituisca più grave reato, <strong>in caso di rifiuto dell&#8217;accertamento</strong> di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Con l&#8217;ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico dunque è punito con:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;ammenda da euro 1.500 a euro 6.000;</li>
<li>l&#8217;arresto da sei mesi ad un anno;</li>
<li>la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;</li>
<li>la confisca del veicolo;</li>
<li>la revoca della patente se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato.</li>
</ul>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Tornando all&#8217;esposizione dei fatti il conducente condannato in primo e secondo grado al reato di guida in stato di ebbrezza ex articolo 186, settimo comma, del codice della strada, <strong>impugna la sentenza di secondo grado in Cassazione</strong> per chiederne l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputata costruisce il ricorso su vari punti.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo sostiene la legittimità del proprio rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico. La richiesta di tale esame aveva trovato origine nell&#8217;esigenza del comando di polizia sprovvisto dello strumento per eseguire l&#8217;alcotest legittimamente richiesto. Sottolinea l&#8217;imputata in particolare come l&#8217;articolo 186, quinto comma, del codice della strada preveda espressamente che gli organi di polizia sono legittimati a chiedere l&#8217;effettuazione del prelievo ematico presso una struttura sanitaria a due condizioni. La prima che consiste nell&#8217;essersi verificato un <strong>incidente stradale</strong> e la seconda consiste nella sottoposizione del conducente a <strong>cure mediche</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo la ricorrente evidenzia che l&#8217;unico caso in cui è legittimo sottoporre l&#8217;imputato al prelievo senza il suo consenso è quando vi è la necessità di sottoporlo a cure mediche dopo un incidente. Negli altri casi l&#8217;imputato può rifiutarsi senza incorrere nell&#8217;ipotesi di reato di cui all&#8217;articolo 186, settimo comma, del codice della strada.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I motivi secondari del ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Al terzo punto la ricorrente considera altri due aspetti. Il primo in cui afferma che in primo grado il giudice le aveva riconosciuto l&#8217;applicazione del minimo edittale di pena per la minima offensività del reato. Il secondo la porta ad evidenziare che il suo comportamento non rientrava nella nozione di abitualità richiesto dalla norma per considerarsi abituale. In virtù di ciò il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare la possibilità di applicare la causa di non punibilità della <a href="https://www.avvocatopatente.it/particolare-tenuita-fatto-ebbrezza/"><strong>particolare tenuità del fatto</strong></a> ex articolo 131 bis del codice penale. La sua condotta inoltre era stata di collaborazione con il personale di polizia. Non aveva infatti opposto resistenza né all&#8217;effettuazione del test con il precursore né a quello con l&#8217;etilometro presso il comando.</p>
<p style="text-align: justify;">infine sostiene che il giudice di secondo grado abbia errato nel negare la <strong>sospensione condizionale della pena</strong>.</p>
<h2 id="considerazioni" style="text-align: justify;">Le considerazioni della Corte sul rifiuto del prelievo ematico</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema Corte accolgono il ricorso dell&#8217;imputata ritenendo il primo motivo fondato e non ritenendo necessario esaminare gli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo i giudici richiamano i requisiti che l&#8217;articolo 186, quinto comma, del codice della strada pone per la legittimità della richiesta degli organi di polizia. A tal proposito affermano che: <em>&#8220;Dunque la possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all‘accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è subordinata dalla legge all’<strong>esistenza di due presupposti ben precisi</strong>, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche. Ne deriva che queste due condizioni <strong>sono tassative e devono ricorrere congiuntamente</strong>, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Proseguono poi i giudici precisando cosa significhi sottoposizione alle cure mediche indicato nella norma.<em> &#8220;Per quanto attiene, in particolare, al presupposto inerente alla <strong>sottoposizione a cure mediche</strong>, occorre osservare che l&#8217;art.186, comma 5, cod, strada, come è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza, delinea una oggettiva condizione di affidamento del soggetto al personale medico per l&#8217;apprestamento di cure, nel contesto della quale colloca l’accertamento del tasso alcolemico, a fini probatori, onde da tale presupposto non può in alcun modo prescindersi&#8221;.</em></p>
<h2 id="conclusioni">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Affermato ciò la Corte osserva come i due requisiti previsti dalla norma non fossero entrambi presenti. Tali requisiti legittimano la richiesta degli organi di polizia di eseguire il prelievo ematico presso una struttura sanitaria. Si era verificato l&#8217;incidente, integrante il primo requisito, ma non si era presentata la necessità di sottoporre il conducente a cure mediche. Mancava pertanto il secondo requisito. La richiesta degli organi di polizia, dovuta non ad <em>&#8220;esigenze di carattere diagnostico-terapeutico ma esclusivamente di accertamento probatorio, connesse alla necessità di non ”disperdere la prova del reato”,</em> era illegittima e <strong>il rifiuto della ricorrente non penalmente rilevante</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Si è, infatti, correttamente evidenziato, in giurisprudenza, come, al fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, è necessario che il conducente <strong>rifiuti non l’accertamento dei tasso alcolemico et simpliciter ma l’accertamento cosi come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica</strong>&#8220;</em>. Da tali ultime parole si desume come il rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico in caso di guida in stato di ebbrezza non è sempre penalmente rilevante. È penalmente rilevante soltanto quando il rifiuto si colloca nell&#8217;ambito di un incidente stradale e l&#8217;imputato è sottoposto a cure sanitarie. In tale occasione si legittima l&#8217;esecuzione del prelievo.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale: non è automatica l&#8217;applicazione dell&#8217;aggravante</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/guida-sotto-leffetto-di-sostanze-stupefacenti-e-incidente-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 15:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopatente.it/?p=13154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Torino nega l'automatica applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 187, comma 1-bis, Cds in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#art"><strong>Art. 187, comma 1-bis, Cds</strong></a></li>
<li><a href="#esposizione"><strong>L&#8217;esposizione dei fatti</strong></a></li>
<li><a href="#stato"><strong>Stato di alterazione e stupefacenti</strong></a></li>
<li><a href="#stupefacenti"><strong>Stupefacenti, guida e incidente</strong></a></li>
<li><a href="#nesso"><strong>Nesso di causalità, dolo e colpa</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Torino, sezione penale, con la sentenza n. 534 del 19/03/2021, ha escluso l&#8217;aggravante di cui all&#8217;articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada, nel caso di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale. Nel caso di specie non è stato rilevato <strong>il nesso di causalità tra la guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti e l&#8217;incidente stradale</strong> in cui era coinvolto l&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">La condanna al reato suddetto può costituire esito del processo solo qualora la guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti sia la causa diretta dell&#8217;incidente stradale avvenuto. In caso contrario dunque non possono essere applicate le aggravanti di pena previste per tale ipotesi di reato.</p>
<h2 id="art" style="text-align: justify;">Il reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti in caso di incidente stradale</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-stupefacenti/">guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</a></strong> è un reato previsto dal Codice della strada all&#8217;articolo 187.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma inquadra il reato fra le contravvenzioni prevedendo come sanzioni l&#8217;ammenda e l&#8217;arresto. In secondo luogo prevede l&#8217;applicazione delle sanzioni accessorie. Tali sanzioni sono la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo in caso di condanna. È previsto l&#8217;aumento delle pene da un terzo alla metà nel caso in cui il conducente abbia meno di 21 anni di età.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma della norma disciplina l&#8217;ipotesi in cui la guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti sia accompagnata da un incidente stradale. La norma afferma che<em> &#8220;Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope <strong>provoca un incidente stradale</strong>, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall&#8217;ottavo periodo del comma 1, la patente di guida é sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E&#8217; fatta salva in ogni caso l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 222&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di incidente stradale e guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti la norma prevede:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>pene principali raddoppiate ovvero ammenda da 3.000 a 12.000 euro e arresto da un anno a due anni;</li>
<li>la sospensione e la revoca della patente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza oggetto dell&#8217;odierno approfondimento, la n. 534/2021, il Tribunale spiega come la condanna a tale ipotesi aggravata di reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti possa essere disposta dal giudice solo quando c&#8217;è <em>&#8220;<strong>un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell&#8217;agente e la verificazione del sinistro</strong>&#8220;. </em></p>
<h2 id="esposizione" style="text-align: justify;">L&#8217;esposizione dei fatti</h2>
<p style="text-align: justify;">I carabinieri verbalizzavano l&#8217;avvenuto scontro tra un motociclo e un furgone. Contestualmente scrivevano le opportune annotazioni dopo aver assunto le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro. Lo scontro aveva causato delle importanti lesioni al conducente del motociclo che veniva portato presso l&#8217;ospedale per eseguire le cure urgenti ed effettuare esami ematici e delle urine. Dagli esami ematici emergeva che il conducente del motociclo aveva assunto prima di mettersi alla guida <strong>sostanze stupefacenti in misura superiore alle soglie consentite</strong> dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Pubblico Ministero lo condannava al reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti con l&#8217;ipotesi aggravante di aver causato un incidente stradale. La norma di riferimento è l&#8217;articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;analisi del verbale di accertamenti dei carabinieri e dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nell&#8217;incidente tuttavia emergeva che il sinistro era stato causato da un terzo veicolo. La dinamica dell&#8217;incidente come ricostruita nel verbale infatti era la seguente. Un ignoto conducente di una moto tagliava la strada all&#8217;imputato il quale, costretto ad uscire di corsia per la manovra, andava ad urtare contro il furgone.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante tale dinamica dei fatti il Pubblico Ministero tuttavia condannava l&#8217;imputato all&#8217;<strong>ipotesi aggravata di reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale accusa la difesa dell&#8217;imputato chiedeva:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;assoluzione dell&#8217;imputato per mancanza della <a href="https://www.avvocatopatente.it/assunzione-sostanze-stupefacenti-e-alterazione-psicofisica/">prova dello stato di alterazione alla guida</a>;</li>
<li>in subordine il contenimento della pena nei minimi edittali. Ed infine la sostituzione della pena in lavori di pubblica utilità previa esclusione dell&#8217;aggravante di aver causato l&#8217;incidente stradale.</li>
</ul>
<h2 id="stato" style="text-align: justify;">Lo stato di alterazione alla guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale ritiene integrato il reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti. In particolare ritiene evidente, sulla base degli esami ematici ed i valori di cannabinoidi rilevati al di sopra della soglia, lo stato di intossicazione dell&#8217;imputato mentre era alla guida. Il Tribunale ritiene dunque dimostrato lo stato di alterazione alla guida.</p>
<p style="text-align: justify;">Si afferma in merito alla dimostrazione dello <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/assunzione-sostanze-stupefacenti-e-alterazione-psicofisica/">stato di alterazione alla guida in seguito all&#8217;assunzione di cannabinoidi</a></strong> che <em>&#8220;Al riguardo si ritiene che la concentrazione di sostanze droganti in circolo, ben superiore alla soglia di tollerabilità, sia dato suscettibile di dimostrare, in termini processualmente certi, lo stato di alterazione alla guida, non essendo ragionevole formulare alcuna ipotesi alternativa&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">E per rafforzare la propria posizione richiama una più remota sentenza della Cassazione, sezione penale, la n. 25691/2016.</p>
<h3>Il richiamo alla Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify;">In tale sentenza i giudici avevano affermavano che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;In presenza di un quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica, la cui derivazione dall&#8217;assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l&#8217;ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista, proprio perché <strong>un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione (attuale), causato dall&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Deve escludersi, proprio tenuto conto della funzione che la legge attribuisce al riscontro costituito dalle analisi di cui detto, che i risultati debbano giungere fino a quantificare esattamente la percentuale riscontrata nel sangue. La circostanza, infatti, che il soggetto si sia posto alla guida sotto l&#8217;attuale effetto disturbante delle sostanze in parola si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">I cannabinoidi infatti, afferma il Tribunale, restano in circolo a lungo nel sangue. L&#8217;elevata quantità di principio attivo al momento della rilevazione tuttavia è indice che l&#8217;assunzione di tali sostanze è avvenuta in un momento vicino a quello della guida.</p>
<h2 id="stupefacenti" style="text-align: justify;">Guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale esclude invece l&#8217;essersi integrata l&#8217;ipotesi aggravante di cui all&#8217;articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada. Sottolinea inoltre l&#8217;importanza del nesso di causalità ai fini dell&#8217;integrazione dell&#8217;ipotesi aggravata di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella sentenza infatti che <em>&#8220;Con particolare riferimento alla configurabilità dell&#8217;aggravante in parola, è utile ricordare che l&#8217;art. 187 c. 1 bis C.d.s. stabilisce un inasprimento di pena ove &#8220;il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope<strong> provoca</strong> un incidente stradale&#8221;, con ciò richiedendosi espressamente, mediante l&#8217;utilizzo del verbo provoca, <strong>un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell&#8217;agente e la verificazione del sinistro</strong>. In altri termini, per integrare la circostanza aggravante de qua, non è sufficiente il mero coinvolgimento in un incidente stradale, ma è necessario che il conducente abbia concorso a cagionare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il sinistro stradale&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale richiama poi una giurisprudenza di legittimità più remota. Facendo ciò sottolinea che non è sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro per condannare l&#8217;imputato all&#8217;ipotesi aggravata. Si avrebbe altrimenti un&#8217;interpretazione analogica in <em>malam partem</em> ovvero si applicherebbe una norma sfavorevole all&#8217;imputato. Tale pratica non è ammessa nel nostro ordinamento penale salvo ciò sia previsto dalla norma stessa.</p>
<h2 id="nesso">Nesso di causalità, dolo e colpa</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale poi spiega che ci sono due elementi che devono essere dimostrati per poter in concreto addebitare l&#8217;aggravante all&#8217;agente: uno <strong>oggettivo e uno soggettivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello oggettivo consiste nel <strong>nesso di causalità</strong> tra la condotta e l&#8217;evento. La condotta di guida infatti deve in maniera almeno apprezzabile essere la causa dell&#8217;incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento soggettivo attiene alla coscienza dell&#8217;agente rispetto al verificarsi dell&#8217;evento. L&#8217;incidente cioè deve essere attribuibile all&#8217;agente a titolo di <strong>dolo o colpa</strong>. Tale elemento dev&#8217;essere ulteriore rispetto allo stato di alterazione psicofisica dovuta all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti. In assenza di tale elemento si ascriverebbe all&#8217;imputato una circostanza aggravante con il solo elemento soggettivo contrariamente a quanto previsto dai principi costituzionali e codicistici. In particolare:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il principio di personalità della responsabilità penale di cui all&#8217;articolo 27, primo comma, della costituzione e</li>
<li style="text-align: justify;">i criteri di imputazione delle circostanze aggravanti come previsti all&#8217;articolo 59, secondo comma, del codice penale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Neppure i militari intervenuti sul luogo del sinistro hanno rilevato responsabilità dell&#8217;imputato.  Il Tribunale perciò <strong>esclude l&#8217;aggravante</strong> di cui all&#8217;articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esito di tale processo è la prova chiara del fatto che <strong>non è automatica la condanna all&#8217;ipotesi aggravata di reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti nel caso di incidente stradale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il processo, svolto con <a href="https://www.avvocatopatente.it/rito-abbreviato/">rito abbreviato</a> a seguito di opposizione a <a href="https://www.avvocatopatente.it/decreto-penale-di-condanna/">decreto penale di condanna</a>, si concluse come segue:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il giudice ha escluso l&#8217;aggravante dell&#8217;incidente stradale e</li>
<li>concesse le circostanze attenuanti generiche visto il buon comportamento processuale del reo, l&#8217;ammissione dell&#8217;addebito, la giovane età e l&#8217;incensuratezza;</li>
<li>valutate la gravità del reato e la capacità a delinquere dell&#8217;imputato, sulla base degli indici previsti dall&#8217;articolo 133 del codice penale, il giudice applicò le pene dell&#8217;<strong>arresto e della multa</strong> stimandole rispettivamente in 6 mesi e 1500,00 euro quali minime soglie di pena;</li>
<li>in ragione dell&#8217;applicazione delle <strong>circostanze attenuanti generiche</strong> tali pene sono state ridotte a 4 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda ridotte alla metà per effetto della procedura con rito abbreviato;</li>
<li>le pene pari a 2 mesi di arresto e 500,00 euro di multa sono infine state sostituite con l&#8217;espletamento di <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/lavori-di-pubblica-utilita/">lavori di pubblica utilità</a></strong> come richiesto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alle pene si sono aggiunte:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la condanna al pagamento delle spese processuali;</li>
<li style="text-align: justify;">le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per 1 anno, pari al minimo edittale e la confisca del veicolo.</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza: quando dipende dall&#8217;etilometro</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/assoluzione-guida-in-stato-di-ebbrezza-etilometro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 14:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale della Strada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopatente.it/?p=13123</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'assoluzione al reato di guida in stato di ebbrezza può dipendere dall'etilometro: lo conferma il Tribunale di Venezia con sentenza 678/2021.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#guida"><strong>La guida in stato di ebbrezza</strong></a></li>
<li><a href="#procedimento"><strong>Il procedimento penale</strong></a></li>
<li><a href="#dibattimento"><strong>Dal dibattimento all&#8217;assoluzione</strong></a></li>
<li><a href="#etilometro"><strong>Etilometro e assoluzione</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È stato assolto ex articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il conducente di un veicolo imputato per il <strong>reato di guida in stato di ebbrezza</strong>. In particolare il tasso alcolemico rilevato con l&#8217;esame etilometrico dalla polizia giudiziaria riconduceva il reato all&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 186, secondo comma, lettera c), del codice della strada. L&#8217;esito favorevole del giudizio è dipeso dall&#8217;inosservanza delle norme sulla revisione dell&#8217;apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. L&#8217;accusa infatti, avendo omesso i periodici controlli previsti dalla legge, non poteva dimostrare l&#8217;esattezza delle rilevazioni. Il giudice pertanto ha assolto l&#8217;imputato con formula piena perché il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio si è svolto presso il <strong>Tribunale di Venezia</strong>, in composizione monocratica, e si è concluso con la sentenza <strong>n. 678 del 25/05/2021</strong> che di seguito si andrà ad esaminare.</p>
<h2 id="guida" style="text-align: justify;">Il reato di guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-ebbrezza/">guida in stato di ebbrezza</a></strong> è un reato previsto dal Codice della Strada. Le sanzioni previste per tale reato sono disciplinate all&#8217;articolo 186 e 186-bis e sono graduate a seconda della gravità del reato commesso. La gravità del reato dipende dal tasso alcolemico rilevato e dall&#8217;aver causato un <a href="https://www.avvocatopatente.it/incidente-stato-di-ebbrezza/">incidente stradale</a> dal quale possono essere derivati la morte o <a href="https://www.avvocatopatente.it/lesioni-colpose-stradali/">lesioni personali colpose</a>. Le sanzioni sono sia penali che amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle penali sono l&#8217;ammenda e l&#8217;arresto, di importo e durata variabili, la cui entità è rimessa alla decisione del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle amministrative sono pecuniarie e accessorie come la sospensione e la revoca della patente e la confisca e il fermo del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, giudicato dal <strong>Tribunale di Venezia</strong>, in composizione monocratica, il conducente di un veicolo altrui è stato imputato per l&#8217;ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza di cui al secondo comma lettera c) dell&#8217;articolo 186 del codice della strada. Le rilevazioni eseguite con l&#8217;etilometro infatti avevano dato come esito in un primo momento un tasso alcolemico di 1,71 gr/l e in un secondo momento successivo 1,66 gr/l.</p>
<h2 id="procedimento" style="text-align: justify;">Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica</h2>
<p style="text-align: justify;">Per il reato di guida in stato di ebbrezza si procede di fronte al tribunale in composizione monocratica. Il rito pertanto segue le norme di cui agli articoli 549 e seguenti del codice di procedura penale. Per le contravvenzioni in particolare è previsto che il pubblico ministero eserciti l&#8217;azione penale con la <strong>citazione diretta a giudizio</strong>. Non vi è udienza preliminare e al decreto di citazione diretta a giudizio segue l&#8217;udienza di comparizione a seguito della citazione diretta ex articolo 555 del codice di procedura penale che è un&#8217;udienza dibattimentale a tutti gli effetti.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Nel caso di specie</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie l&#8217;udienza ha avuto esito con le seguenti <strong>conclusioni del pubblico ministero</strong>: 7 mesi di arresto e 2000 euro di ammenda oltre all&#8217;applicazione delle sanzioni accessorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il difensore dell&#8217;imputato ha formulato nelle proprie conclusioni le seguenti richieste:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>in via principale <strong>l&#8217;assoluzione dell&#8217;imputato</strong> con formula piena. Dall&#8217;istruttoria dibattimentale non era emersa la guida in stato di ebbrezza;</li>
<li>in subordine l&#8217;assoluzione ex articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale;</li>
<li>in via meramente subordinata l&#8217;assoluzione per <a href="https://www.avvocatopatente.it/particolare-tenuita-fatto-ebbrezza/">tenuità del fatto</a> in quanto l&#8217;imputato non ha provocato un incidente stradale;</li>
<li>nel caso in cui il giudice non accogliesse alcuna delle ipotesi suesposte, in via gradata, chiedeva l&#8217;applicazione della fattispecie di reato minore ovvero quella di cui all&#8217;articolo 186, comma secondo, lettera a) del codice della strada. Tale richiesta si basava sulla contestazione <strong>dell&#8217;inattendibilità dello strumento con cui era stato rilevato il tasso alcolemico;</strong></li>
<li>in via meramente subordinata l&#8217;assoluzione per tenuità del fatto in quanto l&#8217;imputato non ha provocato lesione personali o danni a cose e non presenta precedenti condanne penali;</li>
<li>con ulteriore subordine chiedeva minimi di pena, concessione delle attenuanti generiche e conversione della pena detentiva e di quella pecuniaria in <a href="https://www.avvocatopatente.it/lavori-di-pubblica-utilita/">lavori di pubblica utilità</a> presso un ente convenzionato;</li>
<li>in caso di diniego all&#8217;accoglimento delle suddette ipotesi chiede minimi di pena, concessione delle attenuanti generiche e conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna (benefici di legge);</li>
<li>ed infine chiede lo svolgimento di una <strong>perizia sull&#8217;<a href="https://www.avvocatopatente.it/la-taratura-dell-etilometro/">etilometro</a></strong> utilizzato dalla polizia per la rilevazione dell&#8217;alcool presente nel sangue dell&#8217;imputato.</li>
</ul>
<h2 id="dibattimento" style="text-align: justify;">Dal dibattimento all&#8217;assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Durante il dibattimento il giudice ha udito i testimoni e i consulenti tecnici ed ha preso in esame il <strong>verbale di accertamenti urgenti</strong> redatto dalla polizia ex articolo 354, terzo comma, del codice di procedura penale. Il giudice ha  dunque confermato i fatti accaduti. La polizia aveva accertato lo stato di ebbrezza del conducente nella data e nel luogo indicati con esame etilometrico. L&#8217;imputato mostrava evidenti sintomi di assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida. Non si è tuttavia opposto agli accertamenti che hanno portato a due rilevazioni pari a 1,71 e 1,66 g/l. L&#8217;imputato aveva dunque superato ampiamente i limiti di legge, nelle misure suindicate, previsti per l&#8217;assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida.</p>
<h2 id="etilometro" style="text-align: justify;">Etilometro e assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">La difesa dell&#8217;imputato ha prudentemente provveduto alla consultazione del <strong>libretto metrologico</strong> dell&#8217;apparecchio utilizzato per le rilevazioni. Ha così acquisito delle prove documentali sulle modalità di compimento delle verifiche periodiche sullo strumento utilizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ministeriale 196/1990 nonché la circolare 87/91 del 1991 del ministero dei trasporti impongono che dopo la prima originaria verifica sullo strumento le successive avvengano annualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie invece dalla consultazione del libretto metrologico risultava intercorso un intervallo di tempo superiore all&#8217;annualità tra una verifica e l&#8217;altra. Risultava inoltre l&#8217;omessa verifica in alcune annualità. L&#8217;utenza addetta non aveva neppure condotto ulteriori scrupolose verifiche a seguito di riparazione dell&#8217;apparecchio.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo strumento pertanto non risultava idoneo all&#8217;elaborazione di risultati attendibili sulla quantità di alcool nel sangue dell&#8217;imputato.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni: assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudice conclude la sentenza affermando che <em>&#8220;Pertanto, la <strong>mancanza di continuità delle visite periodiche annuali ed anzi addirittura l&#8217;assenza di visite periodiche per due anni ed altresì di verifiche per la sostituzioni di parti necessarie, nel decorso del tempo, assegnano l&#8217;impossibilità di ritenere assolutamente affidabili, oltre ogni ragionevole dubbio, gli esiti degli accertamenti alcolemici compiuti</strong> sulle prove effettuate dall&#8217;imputato, per cui non può dirsi raggiunta la prova assoluta del superamento della soglia di punibilità penale, prevista dalla norma, ogni ulteriore percezione degli operanti (sui sintomi di assunzione di alcool da parte dell&#8217;imputato) restando circoscritti ad un&#8217;acquisizione recettiva suscettibile di essere contestata e comunque non idonea a comprovare rigorosamente la soglia di punibilità&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice pertanto <strong>assolve l&#8217;imputato con formula piena</strong> ovvero ex articolo 550 del codice di procedura penale perché il fatto non sussiste.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/risarcimento-danno-incidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 07:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale della Strada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopatente.it/?p=13080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una breve guida su come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale: la procedura ordinaria e il risarcimento diretto.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#fonti"><strong>Fonti normative</strong></a></li>
<li><a href="#ottenere"><strong>Ottenere il risarcimento</strong></a></li>
<li><a href="#procedura"><strong>La procedura ordinaria</strong></a></li>
<li><strong><a href="#risarcimento">Il risarcimento diretto</a> </strong></li>
<li><a href="#azione"><strong>L&#8217;azione diretta del danneggiato</strong></a></li>
<li><a href="#terzo"><strong>Risarcimento del terzo trasportato</strong></a></li>
<li><strong><a href="#utenti">Utenti non motorizzati</a> </strong></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>Soggetti non risarcibili</strong></a></li>
<li><a href="#danno"><strong>Il risarcimento del danno</strong></a></li>
<li><a href="#controversia"><strong>Controversia con l&#8217;impresa</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per capire come ottenere il <strong>risarcimento del danno in caso di incidente stradale</strong> e le relative procedure bisogna avere chiara la dinamica di un incidente stradale e tutti i soggetti che vi rimangono coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini del risarcimento del danno infatti bisogna distinguere se l&#8217;incidente stradale è causato da un veicolo a motore, il quale necessariamente sarà coperto da assicurazione oppure da un veicolo non assicurato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciascun veicolo a motore infatti per poter circolare sul suolo pubblico deve essere coperto dall&#8217;<strong>assicurazione contro la</strong> <strong>responsabilità civile verso i terzi (RCA)</strong> prevista dall&#8217;articolo 2054 del codice civile e dall&#8217;articolo 91, comma 2, del codice della strada. Tale obbligo è previsto nel codice delle assicurazioni all&#8217;articolo 122 per i veicoli a motore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assicurazione copre contro i danni causati alle persone e alle cose.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il risarcimento del danno bisogna seguire le procedure descritte nel codice delle assicurazioni che sono due:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>risarcimento diretto</strong>;</li>
<li>la <strong>procedura ordinaria</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Residua infine lo strumento giudiziale dell&#8217;<strong>azione diretta</strong> di risarcimento del danno del danneggiato.</p>
<h2 id="fonti" style="text-align: justify;">Fonti normative necessarie a capire come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di arrivare alle procedure esperibili per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale è opportuno citare una serie di fonti normative che devono essere necessariamente prese in considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo averle accennate nell&#8217;introduzione, si elencano di seguito:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>codice civile</strong>;</li>
<li>il <strong>codice delle assicurazioni private</strong>, decreto legislativo 209/2005 e il <strong>D.P.R. 254/2006</strong>;</li>
<li>il <strong>codice della strada</strong>, decreto legislativo 285/1992.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Codice Civile</h3>
<p style="text-align: justify;">Una prima fonte da prendere in considerazione è il codice civile ed in particolare le norme che disciplinano l&#8217;assicurazione contro i danni e quelle sui fatti illeciti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono di fondamentale importanza gli articoli 1904 e seguenti per quanto riguarda il contratto di assicurazione e gli articoli 2054 e seguenti per quanto riguarda il risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;articolo 2054 stabilisce che <em>&#8220;Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie <strong>è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo</strong>, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l&#8217;usufruttuario o l&#8217;acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà&#8221;. </em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Codice delle assicurazioni private e il D.P.R. 254/2006</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel codice delle assicurazioni si trovano tutte le norme sull&#8217;obbligo assicurativo, sulla qualificazione e quantificazione dei danni e sulle procedure da seguire per <strong>ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono previste delle norme di tutela anche per gli utenti della strada non motorizzati che, non essendo la causa dell&#8217;incidente, vi rimangono coinvolti come soggetti danneggiati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rende necessario anche considerare il <strong>D.P.R. 254/2006</strong> che è il regolamento attuativo del sistema di indennizzo diretto previsto dal codice delle assicurazioni.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Codice della strada</h3>
<p style="text-align: justify;">Il codice della strada viene in rilievo nel tema in oggetto in quanto, oltre a prevedere indirettamente l&#8217;obbligo assicurativo per i veicoli a motore, consente alle autorità coinvolte nell&#8217;incidente di rilevare eventuali <strong>violazioni del codice della strada</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli organi di polizia spesso sono chiamati ad intervenire in caso di incidente stradale e possono essere una fonte di informazioni per le compagnie assicuratrici relativamente alla dinamica dei sinistri.</p>
<h2 id="ottenere" style="text-align: justify;">Cosa prevede il codice delle assicurazioni per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto bisogna procedere alla <strong>denuncia di sinistro</strong> alla propria impresa di assicurazione come previsto dall&#8217;articolo 143 del codice delle assicurazioni. La denuncia deve avvenire tramite il modulo di constatazione amichevole predisposto. La sottoscrizione del modulo di denuncia del sinistro da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti fa presumere, salvo prova contraria dell&#8217;impresa assicuratrice, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La sottoscrizione del modulo da parte di entrambi i conducenti inoltre consente di <strong>ridurre i tempi per ottenere il risarcimento del danno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il codice civile prevede l&#8217;obbligo di denuncia del sinistro all&#8217;assicuratore all&#8217;articolo 1913. Tale obbligo è previsto entro tre giorni dal sinistro o dal momento in cui l&#8217;assicurato viene a conoscenza dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di<strong> mancata denuncia del sinistro</strong> si applica l&#8217;articolo 1915 del codice civile secondo cui l&#8217;assicurato perde il diritto all&#8217;indennità risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, come afferma l&#8217;articolo 144 del codice delle assicurazioni, al danneggiato dal sinistro stradale è riservato lo strumento dell&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;impresa assicuratrice del responsabile civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure per la richiesta di risarcimento del danno sono due:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quella disciplinata all&#8217;articolo 148 e denominata &#8220;procedura di risarcimento&#8221; che sta ad indicare la <strong>procedura ordinaria</strong> e</li>
<li>la procedura di <strong>risarcimento diretto</strong> disciplinata all&#8217;articolo 149.</li>
</ul>
<h2 id="procedura" style="text-align: justify;">La procedura ordinaria di risarcimento</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 148 del codice delle assicurazioni disciplina la procedura ordinaria per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di risarcimento dev&#8217;essere effettuata tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa procedura può essere utilizzata dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile. Tale procedura si utilizza in tutti gli altri casi in cui non si può utilizzare quella di indennizzo diretto ovvero quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il sinistro ha coinvolto<strong> più di due veicoli</strong>;</li>
<li>se il sinistro ha causato lesioni a passanti o al conducente per più di 9 punti di invalidità, dunque <strong>lesioni gravi</strong>;</li>
<li>se nell&#8217;incidente sono coinvolti <strong>veicoli immatricolati all&#8217;estero</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La norma richiede l&#8217;indicazione nella domanda di diversi elementi a seconda che il sinistro abbia causato danni alle sole cose o anche alle persone. In ogni caso la domanda deve contenere l&#8217;indicazione del codice fiscale e del luogo di nascita degli aventi diritto al risarcimento, l&#8217;indicazione della data e del luogo in cui è avvenuto il sinistro, i veicoli coinvolti, le compagnie assicurative dei veicoli, il numero di targa e la proprietà dei veicoli. È sempre bene inoltre allegare alla richiesta di risarcimento il modulo di constatazione amichevole.</p>
<h3>L&#8217;offerta di risarcimento</h3>
<p style="text-align: justify;">Una volta effettuata la richiesta l&#8217;impresa assicuratrice ha l&#8217;obbligo entro un determinato termine di presentare una congrua offerta di risarcimento al richiedente. Nel caso in cui non ritenesse idoneo fare l&#8217;offerta deve inoltrare adeguate motivazioni. Se lo ritiene utile l&#8217;impresa può anche mettersi in contatto con gli organi di polizia coinvolti nel sinistro. Può infatti rendersi necessaria l&#8217;integrazione o l&#8217;acquisizione di informazioni relative al sinistro. In pendenza di tali termini il danneggiato non può rifiutare le necessarie ispezioni da parte dell&#8217;impresa assicuratrice alle cose o alle persone per la valutazione dell&#8217;entità del danno. In caso di rifiuto i termini predetti sono sospesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si fa presente che il <strong>rigetto dell&#8217;offerta</strong> indennitaria di risarcimento, debitamente motivata al danneggiato, può ad esempio dipendere dall&#8217;emergenza di incongruenze nel danno segnalato dal conducente. L&#8217;impresa assicuratrice infatti ha l&#8217;obbligo, ai sensi del comma 2-bis dell&#8217;articolo 148, di consultare l&#8217;archivio informatico appositamente creato per contrastare fenomeni fraudolenti e di informare l&#8217;IVASS. Il danneggiato può in tal caso esporre denuncia o querela all&#8217;impresa assicuratrice ovvero esercitare il proprio diritto di accesso agli atti ai sensi dell&#8217;articolo 146.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura si conclude con la corresponsione al danneggiato <strong>entro quindici giorni</strong> della somma offerta da parte dell&#8217;impresa sia che tale somma sia stata accettata o rifiutata. Se l&#8217;impresa non ha invece ricevuto riscontro in merito entro trenta giorni procede in ogni caso alla corresponsione della somma offerta sempre nel termine di quindici giorni. Le somme corrisposte sono così imputabili alla liquidazione definitiva del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">La quietanza di liquidazione del danno deve indicare separatamente le eventuali somme corrisposte a professionisti da parte dell&#8217;impresa assicuratrice per l&#8217;attività svolta che dev&#8217;essere comprovata da materiale probatorio.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Danni alle sole cose: come ottenere il risarcimento in caso di danni materiali</h3>
<p style="text-align: justify;">Quando il sinistro non ha causato danni alle persona la richiesta di risarcimento deve inoltre indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il luogo, i giorni (non meno di cinque) e le ore in cui sono messe a disposizione le cose danneggiate per l&#8217;ispezione da parte del perito per accertare l&#8217;entità del danno.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa di assicurazione entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione deve formulare un&#8217;offerta al danneggiato. Tale offerta dev&#8217;essere congrua e motivata. In alternativa deve comunicare i motivi per i quali decide di non fare l&#8217;offerta. <strong>Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 148 del codice delle assicurazioni recita: <em>&#8220;Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Il danneggiato può eventualmente allegare alla domanda di risarcimento un <strong>preventivo di riparazione del veicolo</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 148 che <em>&#8220;Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Danni alle persone: come ottenere il risarcimento in caso di danni fisici</h3>
<p style="text-align: justify;">Quando il sinistro ha causato <strong>danni anche alle persone</strong>, compreso il decesso, la richiesta di risarcimento deve indicare le seguenti informazioni relative al danneggiato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;età;</li>
<li>l&#8217;attività lavorativa che svolge;</li>
<li>il reddito annuale, con documentazione probatoria;</li>
<li>l&#8217;entità delle lesioni fisiche comprovata e documentata da documentazione medica;</li>
<li>la dichiarazione ex articolo 142 del codice delle assicurazione di non avere diritto a prestazioni da parti di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie;</li>
<li>in caso di decesso dallo stato di famiglia della vittima.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa di assicurazione ha l&#8217;obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno. Ha l&#8217;obbligo in alternativa di comunicare i motivi per cui non ritiene di fare l&#8217;offerta. È tenuta a provvedere all&#8217;adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.</p>
<h2 id="risarcimento" style="text-align: justify;">Il risarcimento diretto</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 149 del codice delle assicurazioni disciplina la procedura di risarcimento diretto. Tale procedura prevede che la richiesta di risarcimento venga rivolta dal danneggiato direttamente all&#8217;impresa di assicurazione che assicura il veicolo utilizzato e coinvolto nel sinistro. Le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto sono contenute nel <strong>D.P.R. 254/2006</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura si applica sia in caso di sinistro che abbia causato danni alle cose e alle persone, in quest&#8217;ultimo caso solo se di <strong>lieve entità</strong>, e purché siano stati coinvolti solo <strong>due veicoli</strong> con immatricolazione avvenuta in Italia e coperti da assicurazione italiana anche quando sono stati coinvolti terzi trasportati. Così stabilisce l&#8217;articolo 3 del regolamento 254/2006. La procedura di risarcimento diretto può essere attivata dal danneggiato che non sia in tutto o in parte responsabile del sinistro.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è possibile utilizzare tale procedura nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>per ottenere il risarcimento in caso di invalidità superiore ai 9 punti;</li>
<li>qualora i veicoli coinvolti nel sinistro siano stati immatricolati all&#8217;estero;</li>
<li>per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato. Tale soggetto deve utilizzare la procedura prevista ai sensi dell&#8217;articolo 141 del codice delle assicurazioni.</li>
</ul>
<h3>La richiesta di risarcimento diretto</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche con questa procedura la richiesta dev&#8217;essere inoltrata alla compagnia assicuratrice a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata. La richiesta deve contenere il codice fiscale, il luogo e la data di nascita degli aventi diritto al risarcimento, la data e il luogo del sinistro, i numeri di targa dei veicoli, i conducenti e i proprietari dei veicoli, le compagnie assicurative.</p>
<p style="text-align: justify;">Devono essere indicati inoltre le generalità di eventuali <strong>testimoni</strong>, l&#8217;intervento di <strong>organi di polizia</strong> e il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l&#8217;entità del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il conducente ha subito delle lesioni devono inoltre essere riportati:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;età, l&#8217;attività e il reddito del danneggiato;</li>
<li>l&#8217;entità delle lesioni subite;</li>
<li> la dichiarazione di cui all&#8217;articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;</li>
<li>l&#8217;attestazione medica comprovante l&#8217;avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;</li>
<li>l&#8217;eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall&#8217;indicazione del compenso spettante al professionista.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A differenza della procedura ordinaria, con tale procedura la compagnia assicuratrice cui viene fatta la domanda di risarcimento <strong>liquida il danno per conto della compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro</strong>. Le due compagnie assicuratrici poi si regolano di conseguenza.</p>
<h3>L&#8217;offerta di risarcimento nella procedura di risarcimento diretto</h3>
<p style="text-align: justify;">Come nella procedura ordinaria la compagnia assicuratrice alla quale viene rivolta la domanda di risarcimento deve fare un offerta al danneggiato.  L&#8217;offerta può essere seguita da una dichiarazione di accettazione o di rifiuto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;offerta viene effettuata entro 90 giorni in caso di lesioni, entro <strong>60 giorni</strong> in caso di danni ai veicoli o alle sole cose.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine si riduce a <strong>30 giorni</strong> in caso di danni ai veicoli o alle cose se il modulo di denuncia del sinistro è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia in caso di accettazione che di rifiuto la somma offerta dall&#8217;impresa viene liquidata e imputata alla liquidazione definitiva del danno entro <strong>quindici giorni</strong>. Il danneggiato che abbia dichiarato di accettare la somma offerta e ricevuto la somma liquidata deve rilasciare quietanza liberatoria. La quietanza dev&#8217;essere valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. La somma viene liquidata anche nel caso in cui il danneggiato non dia riscontro dell&#8217;offerta propostagli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sesto comma dell&#8217;articolo 149 stabilisce infine che <em>&#8220;In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall&#8217;articolo 148 o di mancato accordo, <strong>il danneggiato può proporre l&#8217;azione diretta di cui all&#8217;articolo 145</strong>, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L&#8217;impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l&#8217;altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell&#8217;ambito del sistema di risarcimento diretto&#8221;.</em></p>
<h2 id="azione" style="text-align: justify;">L&#8217;azione diretta del danneggiato per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore strumento per ottenere il risarcimento del danno messo a disposizione dal legislatore al danneggiato è lo strumento dell&#8217;<strong>azione diretta</strong> previsto e disciplinato agli articoli 144 e 145 del codice delle assicurazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 144, primo comma, recita: <em>&#8220;Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha<strong> azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile</strong>, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l&#8217;assicurazione&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso si instaura un vero e proprio giudizio in cui viene chiamato anche il responsabile del danno. L&#8217;azione è soggetta ad un termine di prescrizione. Tale termine è lo stesso termine previsto nel caso in cui l&#8217;azione l&#8217;azione fosse diretta al responsabile del danno. Tale termine è di 5 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge, ed in particolare l&#8217;articolo 145 del codice delle assicurazioni, prevede tempi diversi per proporre l&#8217;azione di risarcimento. Ciò dipende a seconda che si intraprenda la procedura ordinaria di risarcimento o quella del risarcimento diretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia che sia stata avviata la procedura ordinaria di risarcimento che quella di risarcimento diretto l&#8217;azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi <strong>sessanta giorni</strong> in caso di danno alle cose. Il termine si estende a<strong> novanta giorni</strong> in caso di danno alla persona. I termini decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto all&#8217;impresa di assicurazione il risarcimento del danno.</p>
<h2 id="terzo" style="text-align: justify;">Come può ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente il terzo trasportato</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 141 del codice delle assicurazioni prevede una disciplina <em>ad hoc</em> per il risarcimento del danno del terzo trasportato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma della norma stabilisce che <em>&#8220;Salva l&#8217;ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato <strong>è risarcito dall&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro</strong> entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all&#8217;articolo 140, a prescindere dall&#8217;accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell&#8217;eventuale maggior danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest&#8217;ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La procedura che dev&#8217;essere seguita dal terzo trasportato per ottenere il risarcimento del danno è quella<strong> ordinaria</strong> disciplinata dall&#8217;articolo 148 del codice delle assicurazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo trasportato può anche esercitare l&#8217;<strong>azione diretta</strong> del danneggiato prevista all&#8217;articolo 144 nei termini previsti all&#8217;articolo 145. L&#8217;azione si deve proporre nei confronti dell&#8217;impresa assicuratrice che assicura il veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro.</p>
<h2 id="utenti" style="text-align: justify;">Come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente se si è pedoni, ciclisti o altri utenti non motorizzati</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 142-ter del codice delle assicurazione, titolato &#8220;Utenti della strada non motorizzati&#8221; afferma che <em>&#8220;L&#8217;assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da <strong>pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada</strong> i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti&#8221;.</em></p>
<h2 id="soggetti" style="text-align: justify;">Chi sono i soggetti che non possono ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente</h2>
<p style="text-align: justify;">È importante ricordare che l&#8217;assicurazione<strong> non risarcisce i danni del conducente responsabile del veicolo</strong>. L&#8217;assicurazione non risarcisce anche gli altri soggetti indicati all&#8217;articolo 129 del codice limitatamente ai danni alle cose. Si tratta in particolare di:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">i soggetti di cui all&#8217;articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all&#8217;articolo 91, comma 2, del codice della strada;</li>
<li style="text-align: justify;">il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l&#8217;assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;</li>
<li style="text-align: justify;">ove l&#8217;assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).</li>
</ul>
<h2 id="danno" style="text-align: justify;">Il risarcimento del danno</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice delle assicurazioni distingue due voci di danno: il <strong>danno patrimoniale</strong> e quello <strong>non patrimoniale</strong>. Il secondo può essere di lieve entità e di non lieve entità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il danno patrimoniale è quello che incide sulla capacità del soggetto danneggiato di produrre reddito. L&#8217;entità del danno si calcola, ai sensi dell&#8217;articolo 137, sulla base del reddito di lavoro, dipendente o autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il danno non patrimoniale concerne la lesione dell&#8217;integrità psicofisica del soggetto e corrisponde al <strong>danno biologico</strong> nel quale è presente una componente di danno morale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità è stata predisposta una tabella unica unica valida su tutto il territorio nazionale. In tale tabella viene assegnato un punteggio alla menomazione dell&#8217;integrità psicofisica del soggetto danneggiato e un valore pecuniario ad ogni punto in relazione all&#8217;età del soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 139 del codice delle assicurazioni suddivide il danno biologico in danno biologico <strong>permanente</strong> e danno biologico <strong>temporaneo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in ogni caso reca la definizione di danno biologico come <em>&#8220;lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito&#8221;.</em></p>
<h2 id="controversia" style="text-align: justify;">Come ottenere il risarcimento del danno in caso di mancato accordo sulle somme con l&#8217;impresa assicuratrice</h2>
<p style="text-align: justify;">Il sistema più rapido per risolvere le controversie insorte con la compagnia assicuratrice è l&#8217;avvio di una <strong>conciliazione paritetica</strong>. Tale procedura consente di risolvere controversie relative sia alla dinamica del sinistro sia alla quantificazione del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie relative alla RCA che non superano l&#8217;importo di 15000 euro di danno.</p>
<p style="text-align: justify;">In alternativa, sempre evitando la strada del giudizio, è possibile attivare una procedura di <strong>mediazione</strong> o di <strong>negoziazione assistita</strong>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cannabinoidi e guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti: dev&#8217;essere provato lo stato di alterazione</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/cannabinoidi-e-guida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 15:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopatente.it/?p=13050</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'ultima sentenza della Cassazione su cannabinoidi e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: necessario l'accertamento dello stato di alterazione.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Cannabinoidi e guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#reato"><strong>Il reato ex art. 187 C.d.s</strong></a></li>
<li><a href="#accertamenti"><strong>Gli accertamenti</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#accoglimento"><strong>L&#8217;accoglimento del ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#integrazione"><strong>Gli accertamenti per l&#8217;integrazione del reato</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Differenze con la guida in stato di ebbrezza</strong></a></li>
<li><a href="#stato"><strong>Lo stato di alterazione psico-fisica</strong></a></li>
<li><a href="#prova"><strong>La prova dello stato di alterazione</strong></a></li>
<li><strong><a href="#conclusioni">Conclusioni</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte di Cassazione nel processo penale per la condanna al <strong>reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</strong> ai fini della configurabilità del reato ha dichiarato la necessità che sia dimostrato lo stato di alterazione psico-fisica del conducente non essendo sufficiente la sola prova dell&#8217;assunzione della sostanza drogante. In questi termini si è pronunciato il collegio nella <strong>sentenza n. 3900 dello scorso febbraio 2021</strong> con la quale i giudici hanno assolto l&#8217;imputato condannato in primo e secondo al reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti per essersi messo alla guida dopo aver assunto cannabinoidi. Già in precedenza, con la sentenza n. 12409 del 2019, la Corte di Cassazione aveva chiarito alcune questioni giuridiche sull&#8217;<a href="https://www.avvocatopatente.it/assunzione-sostanze-stupefacenti-e-alterazione-psicofisica/">assunzione di sostanze stupefacenti e l&#8217;alterazione psico-fisica</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa pronuncia inoltre risulta interessante in quanto la Corte mette in luce alcuni elementi che distinguono la fattispecie di reato oggetto della pronuncia con il <strong>reato di guida in stato di ebbrezza</strong>.</p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Il reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti: cannabinoidi e guida</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 187 del Codice della strada punisce chi si mette alla <a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-stupefacenti/">guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti</a>. Tale condotta infatti costituisce reato <strong>contravvenzionale</strong> punito con le seguenti sanzioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ammenda da euro 1500 a 6000. Tale sanzione pecuniaria è aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;</li>
<li>arresto da sei mesi ad un anno.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La pena principale è accompagnata da delle pene accessorie che consistono in sanzioni amministrative. Quando il reato è accertato il giudice dispone la <a href="https://www.avvocatopatente.it/riavere-patente-sospesa/"><strong>sospensione della patente di guida</strong></a> per un periodo che può andare da uno a due anni e che è raddoppiato se il conducente guida un veicolo di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza con cui l&#8217;organo giudiziario condanna l&#8217;imputato al reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti dispone altro oltre all&#8217;esecuzione della pene. Dispone in particolare la <strong>confisca del veicolo</strong> con cui è stato commesso il reato salvo appartenga a persona estranea al reato. Tale disposizione viene impartita anche se la condanna viene <a href="https://www.avvocatopatente.it/patteggiamento/">patteggiata</a> e se viene concessa la sospensione condizionale della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella<strong> sentenza 3900/2021</strong> la Corte di Cassazione è chiamata a dare il suo giudizio di legittimità circa la condanna al reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti di un conducente messosi alla guida dopo aver assunto cannabinoidi.</p>
<h2 id="accertamenti" style="text-align: justify;">Gli accertamenti ex articolo 187 del Codice della strada</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando gli organi di polizia giudiziaria vogliono procedere ad accertamenti ulteriori circa lo stato di alterazione psicofisica del conducente possono sottoporlo a <strong>prove o test non invasivi</strong> tramite apparecchi portatili.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando tali prove danno esito positivo o quando gli organi in servizio hanno fondato timore che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope prima di essersi messo alla guida  il conducente può essere sottoposto <em>&#8220;ad accertamenti <strong>clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici</strong> su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ove non possibili i suddetti accertamenti il conducente può essere sottoposto al <strong>prelievo di liquidi biologici</strong> per l&#8217;effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ci si è messi alla guida dopo aver assunto cannabinoidi e si viene fermati dagli organi della polizia si può essere sottoposti a queste prove per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nel corpo.</p>
<h3>Conseguenze degli accertamenti in caso di cannabinoidi e guida</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esito positivo dei test e delle prove non invasivi può portare gli organi di polizia a disporre il <strong>ritiro della patente di guida</strong> fino all&#8217;esito degli ulteriori accertamenti che non siano già stati prodotti. La polizia può esercitare tale potere solo quando ha un fondato sospetto che ci sia uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti. Il ritiro della patente non può comunque essere disposto per un periodo superiore ai dieci giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">A ricevere notizia dell&#8217;esito degli accertamenti analitici o degli esami tossicologici effettuati presso le strutture pubbliche, è anche il prefetto. Tale organo sulla base dei risultati di tali accertamenti ed esami ordina:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la sottoposizione del conducente alla<strong> visita medica</strong> per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisici e psichici per l&#8217;ottenimento della patente di guida</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">e dispone</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>sospensione, in via cautelare, della patente</strong> fino all&#8217;esito dell&#8217;esame di revisione.</li>
</ul>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso contro la condanna al reato di cui all&#8217;articolo 187 del Codice della Strada dopo l&#8217;assunzione di Cannabinoidi</h2>
<p style="text-align: justify;">Condannato in primo e secondo grado al <strong>reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</strong> il conducente di un veicolo ricorre in cassazione contro la sentenza di secondo grado che confermava la sua condanna. Motiva il ricorso con <strong>due motivi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente contesta in particolare l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;articolo 187 del Codice della strada e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. A ciò attiene il secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso invece il ricorrente contesta la violazione delle norme del codice penale e del codice di procedura penale con riguardo agli articoli 356 c.p.p. e 114 delle disposizioni attuative al c.p.p. Tali norme afferiscono al <strong>diritto di difesa dell&#8217;imputato</strong> ovvero al dovere degli organi di polizia giudiziaria di avvisare l&#8217;indagato del suo diritto di farsi difendere. Il ricorrente ritiene che nel caso che lo riguarda tale diritto non era stato messo nelle condizioni di essere esercitato in quanto alcun organo di polizia lo avrebbe informato di ciò. Il <a href="https://www.avvocatopatente.it/mancato-avviso-del-diritto-alla-difesa/" class="broken_link">mancato avviso del diritto alla difesa</a> infatti comporta la violazione di norme penali che incidono sul regime di validità dell&#8217;atto posto in essere.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di legittimità in particolare il ricorrente si doleva del fatto che il giudice del merito avesse escluso la sua doglianza sulla base della testimonianza riportata dall&#8217;organo di polizia giudiziaria. Secondo tale operatore il ricorrente avrebbe comunque esercitato il suo diritto di difesa contattando direttamente il proprio avvocato ancora prima che gli organi di polizia giudiziaria effettuassero le comunicazioni a riguardo. Il ricorrente invece ritiene che l&#8217;avviso doveva essergli dato appena erano emersi indizi di reità a suo carico.</p>
<h2 id="accoglimento" style="text-align: justify;">Stato di alterazione, cannabinoidi e guida</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte <strong>accoglie il ricorso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta tuttavia il primo motivo, ovvero quello attinente la violazione del diritto di difesa del conducente. Non c&#8217;è alcuna violazione, sostiene la Corte, in quanto il diritto sarebbe stato esercitato tempestivamente dall&#8217;imputato. Si era infatti messo subito in contatto con il proprio legale di fiducia. La Corte di legittimità pertanto conferma quanto stabilito dal giudice di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo invece è fondato ed interessante è la spiegazione dei giudici sull&#8217;accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene sottolineato in sentenza che affinché vi sia reato per guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti è necessario che sia accertato lo stato di alterazione psico-fisica. Non è sufficiente invece la prova della presenza della sostanza nel sangue non accompagnata da uno stato di alterazione evidente. Si legge nella sentenza infatti che <em>&#8220;Nondimeno, per configurarsi il reato di cui all&#8217;articolo 187 C.d.s.<strong> non è sufficiente solo la positività alla sostanza</strong>, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, <strong>essendo necessario che lo stato di alterazione psicofisica si conclamato e derivi dall&#8217;uso di droga</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di merito aveva invece condannato l&#8217;imputato sulla sola base della presenza della sostanza stupefacente nel sangue. L&#8217;esame ematico infatti era risultato positivo ai cannabinoidi.</p>
<h2 id="integrazione" style="text-align: justify;">Cannabinoidi e guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il conducente aveva assunto <strong>cannabinoidi</strong> e subito dopo si era messo alla guida. Gli organi di polizia che lo hanno fermato hanno riscontrato una sintomatologia dell&#8217;alterazione evidentemente contenuta. Dalle testimonianze della polizia giudiziaria risultava soltanto un rossore agli occhi.</p>
<p style="text-align: justify;">Gravi indizi di uno stato di alterazione psico-fisica invece sono elencati dalla Corte di legittimità. Possono essere ad esempio andatura barcollante, pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish. Di tali sintomi tuttavia la Corte del merito non dava riscontro nella sentenza impugnata. Per tali motivi infatti è stata ritenuta <strong>carente di motivazione</strong> dalla Corte di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso la sintomatologia di per sé sola non è sufficiente ad integrare il reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti. L&#8217;accertamento deve compendiare due profili afferma la Corte:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la<strong> sintomatologia</strong> dell&#8217;assunzione della sostanza, nel caso di specie cannabinoidi e</li>
<li>l&#8217;<strong>accertamento dell&#8217;assunzione della sostanza</strong>.</li>
</ul>
<h3>Stato di alterazione, sostanze stupefacenti e reato</h3>
<p style="text-align: justify;">In altre parole non può esserci il reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>né se c&#8217;è solo la prova dell&#8217;assunzione della sostanza senza alterazione;</li>
<li>né se c&#8217;è stato di alterazione senza la prova che tale stato dipende dall&#8217;assunzione della sostanza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno riassunto bene tale principio nelle seguenti parole: <em>&#8220;Alla sintomatologia dell&#8217;alterazione, deve, dunque, <strong>accompagnarsi l&#8217;accertamento della sua origine e cioè dell&#8217;assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall&#8217;uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazion</strong>e&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ribadisce inoltre il principio già enunciato dalla stessa in precedenza secondo cui <em>&#8220;Ai fini della configurabilità del reato di cui all&#8217;art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l&#8217;agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli <strong>abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">Guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in analisi è stato inoltre occasione di ulteriori riflessioni. Si sono delineate nella sentenza alcune differenze fra le fattispecie di reato di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo la Corte sottolinea che nel<strong> <a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-ebbrezza/">reato di guida in stato di ebbrezza</a></strong> è necessario il solo accertamento della presenza di alcol nel sangue. Nel reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti invece è necessario anche l&#8217;accertamento dello stato di alterazione. Sottolinea inoltre la Corte come l&#8217;altro elemento che distingue le due fattispecie sia il sistema sanzionatorio. Il legislatore nel reato di guida in stato di ebbrezza ha graduato le sanzioni in base alla quantità di alcol assunto. Nel reato di guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti invece non lo ha fatto.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;La distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso dì sostanza stupefacente di cui all&#8217;art. 187 C.d.S. e la guida sotto l&#8217;influenza dell&#8217;acool, di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., risiede tanto<strong> nell&#8217;indifferenza alla quantità di sostanza assunta</strong>, (che invece determina la diversa sanzione nell&#8217;ipotesi dell&#8217;alcool) quanto <strong>nella rilevanza dell&#8217;alterazione psicofisica causata dall&#8217;assunzione di droga</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte inoltre giustifica il differente sistema sanzionatorio adottato dal legislatore nella <em>&#8220;ritenuta maggior pericolosità dell&#8217;azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l&#8217;assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell&#8217;accertata alterazione psicofisica causata dall&#8217;assunzione di stupefacenti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione prevista dall&#8217;articolo 187 del codice della strada infatti è la più gravosa delle sanzioni previste per il reato di guida in stato di ebbrezza. Corrisponde a quella applicata per il reato commesso con il grado alcolico rilevato più elevato fra quelli previsti.</p>
<h2 id="stato" style="text-align: justify;">Lo stato di alterazione psico-fisica, cannabinoidi e guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza i giudici definiscono inoltre cosa si debba intendere per stato di alterazione psico-fisica al quale ancorare la punibilità della condotta.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Nondimeno, sotto diverso profilo, il legislatore, condiziona la punibilità all&#8217;effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la <strong>compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l&#8217;individuo in sé ed i suoi rapporti con l&#8217;esterno&#8221;.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">E ritornando sul confronto con il reato di guida in stato di ebbrezza conclude ribadendo che <em>&#8220;Diversamente, dunque, dall&#8217;ipotesi di guida sotto l&#8217;effetto di alcool, l&#8217;accertamento <strong>non può limitarsi né alla sola sintomatologia, né al solo accertamento dell&#8217;assunzione, ma deve compendiare i due profili</strong>.</em> <em>Laddove siffatto accertamento, senza dubbio più complesso di quello previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica, dia esito positivo l&#8217;assenza di soglie implica di per sé l&#8217;integrazione del reato&#8221;.</em></p>
<h2 id="prova" style="text-align: justify;">Le prove dell&#8217;accertamento dello stato di alterazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 187 del codice della strada prevede vari tipi di prove per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>qualitativi non invasivi o prove tramite apparecchi portatili;</li>
<li>clinico tossicologici strumentali o analitici;</li>
<li>prelievo di campioni di liquidi biologici (esame delle urine).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali prove, ad esclusione del prelievo ematico che, ove dia risultato positivo, toglie ogni dubbio sull&#8217;origine dell&#8217;alterazione psico-fisica, possono essere, sebbene non esaustive, <strong>elementi indicativi di uno stato di alterazione psico-fisica se integrati con altri dati che facciano escludere un&#8217;altra ipotetica causa dello stato di alterazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l&#8217;influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell&#8217;auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l&#8217;espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell&#8217;avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, <strong>unitamente all&#8217;apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Conclude la Corte di Cassazione affermando la <strong>carenza di motivazione del giudice di merito</strong>. Tale giudice non avrebbe prodotto sufficienti approfondimenti sullo stato di alterazione psico-fisica dell&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Risultava certo che l&#8217;imputato avesse assunto sostanze stupefacenti, in particolare cannabinoidi, in base agli esami clinici su di lui effettuati. Non c&#8217;erano tuttavia <em>&#8220;quegli <strong>elementi di elisione dell&#8217;equivocità del quadro risultante dagli accertamenti svolti</strong>&#8220;</em> che consentivano di ritenere accertato lo stato di alterazione psico-fisica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte pertanto assolve l&#8217;imputato e annulla la sentenza.</p>
<p>The post <a href="https://www.avvocatopatente.it/cannabinoidi-e-guida/">Cannabinoidi e guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti: dev&#8217;essere provato lo stato di alterazione</a> appeared first on <a href="https://www.avvocatopatente.it">Avvocato Patente</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accertamento del tasso alcolemico: necessità dell&#8217;avviso della facoltà di farsi assistere</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/accertamento-del-tasso-alcolemico-avviso-della-facolta-di-farsi-assistere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 14:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ebbrezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopatente.it/?p=13025</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Suprema Corte ha ribadito la necessità della comunicazione della garanzia difensiva per la validità dell'accertamento del tasso alcolemico.</p>
<p>The post <a href="https://www.avvocatopatente.it/accertamento-del-tasso-alcolemico-avviso-della-facolta-di-farsi-assistere/">Accertamento del tasso alcolemico: necessità dell&#8217;avviso della facoltà di farsi assistere</a> appeared first on <a href="https://www.avvocatopatente.it">Avvocato Patente</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;accertamento del tasso alcolemico e la necessità dell&#8217;avviso della facoltà di farsi assistere &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#accertamento"><strong>L&#8217;accertamento del tasso alcolemico</strong></a></li>
<li><a href="#vicenda"><strong>La vicenda oggetto della pronuncia</strong></a></li>
<li><a href="#avviso"><strong>L&#8217;avviso della possibilità di farsi assistere</strong></a></li>
<li><a href="#orientamento"><strong>L&#8217;orientamento giurisprudenziale </strong></a></li>
<li><a href="#ratio"><strong>La ratio dell&#8217;obbligo di dare l&#8217;avviso </strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ricovero in una struttura ospedaliera a seguito di un incidente stradale comporta l&#8217;applicazione di un protocollo sanitario da parte della struttura per la verifica dello stato di salute del paziente. Se il conducente tuttavia è indagato per <strong>reato di <a href="https://www.avvocatopatente.it/guida-ebbrezza/">guida in stato di ebbrezza</a> </strong>la polizia giudiziaria può chiedere alla struttura sanitaria l&#8217;accertamento dello stato alcolemico sui prelievi già effettuati in base al protocollo sanitario. Fatta questa premessa la polizia giudiziaria deve rispettare alcuni obblighi nel procedere in questo senso.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione ha recentemente confermato l&#8217;ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la polizia giudiziaria nel richiedere l&#8217;accertamento del tasso alcolemico sui prelievi ematici eseguiti dall&#8217;ospedale per necessità di diagnosi e cura a <strong>deve informare l&#8217;indagato che può farsi assistere da un difensore</strong>.  Il combinato disposto degli articoli 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale e dell&#8217;articolo 356 del codice di procedura penale determinano l&#8217;obbligo in capo all&#8217;organo giudiziario.  Tale obbligo vige pena la nullità e la conseguente inutilizzabilità degli esiti dell&#8217;accertamento ai fini probatori. La pronuncia in cui è stato confermato tale orientamento risale allo scorso 4 maggio ed è la n. <strong>16814 del 2021</strong>.</p>
<h2 id="accertamento" style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento del tasso alcolemico</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/incidente-stato-di-ebbrezza/">incidente stradale</a></strong> la polizia giudiziaria ha la facoltà di chiedere alla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato l&#8217;indagato di verificare il tasso alcolemico presente nel sangue ai fini dell&#8217;accertamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo periodo del quinto comma dell&#8217;articolo 186-bis del Nuovo Codice della strada infatti <em>&#8220;Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel compimento delle indagini tuttavia, ed in particolare con riferimento agli atti di cui all&#8217;articolo 354 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria <strong>deve informare l&#8217;indagato che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore</strong> di fiducia. L&#8217;articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale dispone in tal senso.</p>
<h2 id="vicenda" style="text-align: justify;">La vicenda oggetto della pronuncia 16814/2021</h2>
<p style="text-align: justify;">Un soggetto <strong>imputato per reato di guida in stato di ebbrezza</strong> viene condannato in primo grado per aver violato alcunele disposizioni del codice della strada. Si trattava in particolare dell&#8217;articolo 186 commi 2, lettera c) e comma 2-bis. La pena applicata dal giudice di prime cure per il reato accertato era stata determinata in sei mesi di arresto e 3000 euro di ammenda. Con aggiunta della pena accessoria della <a href="https://www.avvocatopatente.it/riconseguire-la-patente-di-guida-dopo-la-revoca/">revoca della patente</a>. Lo stesso giudice motivava la sentenza concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione del reato nel <a href="https://www.avvocatopatente.it/casellario-giudiziale-guida-in-stato-di-ebbrezza/">casellario giudiziale</a> ma non li inseriva nel dispositivo della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorreva pertanto in appello, sede in cui il giudice confermava la condanna contenute nella sentenza di primo grado e le relative pene e applicava la sospensione condizionale della pena e la non menzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenendo tuttavia susstistente la violazione di talune norme del codice di procedura penale ricorreva in cassazione lamentando in particolare la violazione delle seguenti disposizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale</strong>;</li>
<li><strong>articoli 354 e 356 del codice di procedura penale</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato.</p>
<h2 id="avviso" style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento del tasso alcolemico e la necessità dell&#8217;avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella motivazione della sentenza si ricava che il ricorrente aveva causato un incidente stradale. Successivamente il pubblico ministero aveva formulato l&#8217;imputazione per reato di guida in stato di ebbrezza. Nella fase delle indagini preliminari la polizia giudiziaria aveva fatto richiesta alla struttura sanitaria presso la quale era ricoverato il ricorrente di svolgere gli <strong>accertamenti sul tasso alcolemico</strong>. Tale intervento della polizia giudiziaria ha qualificato il fatto come accertamento urgente ex articolo 354 del codice di procedura penale. In forza di quanto stabilito dall&#8217;articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale la polizia giudiziaria aveva <strong>l&#8217;obbligo di comunicare al ricorrente la possibilità di farsi difendere da un difensore di fiducia</strong>. Tale fatto non è accaduto nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancanza dell&#8217;avviso di tale garanzia difensiva infatti comporta la nullità dell&#8217;accertamento e l&#8217;impossibilità di utilizzarne gli esiti ai fini probatori.</p>
<h2 id="orientamento" style="text-align: justify;">L&#8217;orientamento della Cassazione sull&#8217;accertamento del tasso alcolemico e la necessità dell&#8217;avviso di farsi assistere</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la questione sulla necessità dell&#8217;avviso al conducente muove dagli atti della polizia giudiziaria. Tale organo aveva fatto domanda di accertamento del tasso alcolemico sulle analisi (i prelievi ematici) già condotte autonomamente dalla struttura sanitaria. Le strutture sanitarie infatti devono seguire dei protocolli sanitari per la diagnosi e la cura del paziente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio tuttavia ritiene la circostanza completamente irrilevante ai fini dell&#8217;obbligo della polizia giudiziaria di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge infatti nella sentenza che <em>&#8220;Secondo l&#8217;orientamento ormai prevalente e qui condiviso, <strong>la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, </strong>ai sensi delle norme succitate<strong>, non soltanto ove richieda l&#8217;effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell&#8217;accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="ratio" style="text-align: justify;">La Cassazione spiega perché vige l&#8217;obbligo di dare l&#8217;avviso</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo di comunicare al conducente sottoposto alle indagini la sua facoltà di farsi assistere, spiega la Corte, nasce dalla funzione dell&#8217;atto di accertamento. Tale funzione è quella di costituire un <strong>elemento probatorio</strong> nel processo penale. Ed è così anche nel caso in cui la polizia giudiziaria richieda l&#8217;accertamento del tasso alcolemico su un campione biologico già prelevato dalla struttura sanitaria ai fini di diagnosi e cura.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, afferma la corte, <em>&#8220;l&#8217;ipotesi in cui non c&#8217;è necessità di dare l&#8217;avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l&#8217;accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente </em><em>inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell&#8217;analisi&#8221;. </em>In tutti gli altri casi di <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/mancato-avviso-del-diritto-alla-difesa/" class="broken_link">mancato avviso del diritto alla difesa </a></strong>si ha la nullità degli accertamenti effettuati<em>.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie gli atti mostravano che la polizia giudiziaria aveva dato impulso per l&#8217;esecuzione di ulteriori analisi su esami biologici. E si trattava di esami già eseguiti dall&#8217;ospedale in cui si trovava ricoverato il conducente. La stessa pertanto aveva l&#8217;obbligo di dare l&#8217;avviso di cui all&#8217;articolo 114 delle disposizioni attuative al codice civile. Al contrario invece il conducente non aveva ricevuto alcun avviso.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli accertamenti del tasso alcolemico condotti sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura sanitaria senza l&#8217;avviso della facoltà di potersi difendere al conducente <strong>sono nulli</strong>. La Corte pertanto ritiene che gli stessi non possano essere utilizzati ai fini probatori rendendo così infondata l&#8217;imputazione mossa nei confronti del ricorrente. Il giudice pertanto ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per <strong>insussistenza del fatto contestato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia in esame si consolida ancora di più l&#8217;attuale orientamento giurisprudenziale sul punto. Come già affermato, secondo tale orientamente gli accertamenti del tasso alcolemico, <strong>anche su campioni biologici già prelevati dalla struttura sanitaria nel rispetto dei protocolli di diagnosi e cura del paziente</strong>, per essere validi ed assolvere la loro funzione probatoria nel processo, devono essere accompagnati dall&#8217;avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell&#8217;articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I requisiti morali per avere la patente &#8211; Art. 120 Cds</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/requisiti-morali-patente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 18:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale della Strada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I requisiti morali per avere la patente ai sensi dell'articolo 120 del Codice della strada: quali sono e quando si perdono.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>I requisiti morali per avere la patente &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono i requisiti morali</strong></a></li>
<li><a href="#revoca"><strong>Revoca della patente e requisiti</strong></a></li>
<li><a href="#quando"><strong>Quando si perdono</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti"><strong>Requisiti morali e riabilitazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dal 2013, a seguito delle modifiche normative intervenute sull&#8217;articolo 120 del Codice della strada ad opera del decreto legislativo n. 59 del 2011, la verifica dei requisiti morali previsti al suddetto articolo 120 viene effettuata prima del rilascio della patente. Non è più dunque necessaria per il rilascio dei certificati di abilitazione alla guida dei motoveicoli o dei ciclomotori. O meglio, la verifica viene eseguita a priori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il preventivo accertamento dell&#8217;esistenza dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida risale in verità all&#8217;ultima formulazione del Codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">In precedenza, nella versione normativa del 1994, il controllo della sussistenza dei requisiti morali era un controllo a posteriori. Cioè un controllo effettuato dal prefetto soltanto dopo il rilascio del titolo abilitativo e che consentiva all&#8217;organo pubblico di revocare con efficacia retroattiva la patente conseguita in mancanza dei requisiti. Solo dall&#8217;intervento normativo del 2011 pertanto è stata reintrodotta la necessità di verificare a priori la sussistenza dei <strong>requisiti morali per avere la patente</strong> e gli altri certificati per la guida di motoveicoli e ciclomotori.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa sono i requisiti morali per avere la patente</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>articolo 120 del Codice della strada</strong> li chiama requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all&#8217;articolo 116. Si tratta dell&#8217;assenza di alcune condizioni ostative al rilascio delle <strong>patenti di guida</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale norma non possono conseguire la patente di guida i soggetti che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;</li>
<li>sono sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive;</li>
<li>hanno subito determinate condanne ovvero</li>
<li>sono sottoposti a divieti o che, condannati al reato di omicidio colposo, hanno subito la revoca della patente per la seconda volta.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">I delinquenti abituali, professionali o per tendenza</h3>
<p style="text-align: justify;">I <strong>delinquenti abituali</strong> sono disciplinati all&#8217;articolo 102 del codice penale. Si tratta di coloro che sono stati condannati alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni. Non contestualmente, inoltre, riportano un&#8217;altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole. Tale delitto dev&#8217;essere stato commesso entro i dieci anni successivi all&#8217;ultimo dei delitti precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelli <strong>professionali</strong> invece sono disciplinati all&#8217;articolo 105 del codice penale. Si tratta di coloro che si trovano nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità e riportano una condanna per un altro reato. Sono dichiarati tali quando, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita che conducono e ad altre circostanze, debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>delinquenti per tendenza</strong> infine sono coloro che, non sono recidivi e non si trovano nelle condizioni per essere dichiarati delinquenti abituali o professionale. Hanno tuttavia commesso un delitto non colposo, contro la vita o l&#8217;incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale. Per essere dichiarati tali questi soggetti devono mostrare di essere inclini a tale tipo di delinquenza e la causa di tale delinquenza deve trovarsi in un&#8217;indole particolarmente malvagia del soggetto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le misure di sicurezza personali o preventive</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Non possono conseguire la patente di guida&#8230;coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all&#8217;articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>misure di sicurezza personali</strong> possono essere detentive e non detentive e sono previste dal codice penale dall&#8217;articolo 216 all&#8217;articolo 235.</p>
<p style="text-align: justify;">Le<strong> misure di prevenzione</strong> previste dalla legge 1426/1956 si adottano nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Sono misure destinate, ai sensi dell&#8217;articolo 1, della suddetta legge a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>soggetti che nei fatti dimostrino di dedicarsi abitualmente a traffici delittuosi;</li>
<li>coloro nei confronti dei quali da un&#8217;analisi della condotta e del tenore di vita risulti che vivono abitualmente, in maniera totale o parziale e sulla base di elementi di fatto, dei proventi di attività delittuose;</li>
<li>soggetti che si dedicano alla commissioni di reati che offendono o mettono in pericolo l&#8217;integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tra i provvedimenti di prevenzione si annotano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>sorveglianza speciale della pubblica sicurezza</strong>, individuata anche nella legge 575/1956 che ha in parte sostituito la legge 1426/1956;</li>
<li>l&#8217;obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nella legge 575/1956 si legge che tali provvedimenti sono adottati nei confronti di soggetti che appartengono ad associazioni di tipo mafioso o che perseguono finalità e agiscono come tali.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le condanne per i reati sulla droga</h3>
<p style="text-align: justify;">Condizione ostativa al conseguimento della patente di guida è l&#8217;aver commesso uno dei reati previsti agli articoli 73 e 74 del Testo unico sugli stupefacenti. Il D.P.R. 309/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta in particolare di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il reato di <strong>produzione, traffico e detenzione</strong> illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope;</li>
<li>e il reato di <strong>associazione finalizzata al traffico illecito</strong> di sostanze stupefacenti o psicotrope.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impedimento viene meno qualora sia intervenuta una sentenza di riabilitazione del condannato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I soggetti sottoposti a divieti</h3>
<p style="text-align: justify;">Non possono infine conseguire la patente di guida non avendo i requisiti morali previsti dall&#8217;articolo 120 del codice della strada coloro che sono stati sottoposti ai divieti previsti agli articoli 75 e 75-bis del D.P.R. 309/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare si tratta dei divieti di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>conseguire la patente per un periodo fino a tre anni</strong>. Tale divieto opera per coloro che hanno importato esportato acquistato, ricevuto o detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope indicate in determinate tabelle al fine di farne uso personale (articolo 75, primo comma, lett. a);</li>
<li><strong>condurre qualsiasi veicolo a motore</strong>. Tale divieto opera per coloro che sono stati già condannati per reati contro la persona, contro il patrimonio, o per i reati previsti dal predetto Testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale. Opera altresì per i destinatari di un provvedimento sanzionatorio per la violazione delle norme del Testo unico. Opera infine per coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione ed hanno importato esportato acquistato, ricevuto o detenuto sostanze stupefacenti facendone derivare un pericolo per la sicurezza pubblica.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Omicidio colposo</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo periodo del primo comma dell&#8217;articolo 120 del Codice della strada conclude affermando che: <em>&#8220;Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell&#8217;articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di condanna per il reato di <strong>omicidio colposo</strong> con cui si sia adottato per la seconda volta il provvedimento di revoca della patente costituisce causa ostativa al rilascio della patente.</p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">Revoca della patente e requisiti morali</h2>
<p style="text-align: justify;">Tali condizioni non solo impediscono il rilascio della patente di guida ma ne provocano la<strong> revoca</strong> qualora intervengano successivamente al suo conseguimento. Dispone il secondo comma dell&#8217;articolo 120 del codice della strada che <em>&#8220;&#8230;se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto può provvedere alla revoca della patente di guida&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La revoca tuttavia non può essere disposta se sono trascorsi tre anni da:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la data di applicazione delle misure di prevenzione;</li>
<li>quella del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna per i reati sulle sostanze stupefacenti di cui agli articoli 74 e 75 del D.P.R. 309/1990.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 120, infine, stabilisce che <em>&#8220;La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma tuttavia prevede una particolarità per il reato di cui al primo comma dell&#8217;articolo 75 del testo unico sulle sostanze stupefacenti. Per tale reato infatti sono previsti fra i vari  provvedimenti amministrativi adottabili:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>sospensione della patente di guida</strong>, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o</li>
<li>il <strong>divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni</strong>;</li>
</ul>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando si perdono i requisiti morali per avere la patente</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è in possesso dei requisiti morali per avere la patente ogni qualvolta non si rientri in uno dei casi previsti dall&#8217;articolo 120, primo comma, del Codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">I requisiti morali pertanto si perdono, e la patente se già conseguita viene revocata dal prefetto, quando si rientra in uno dei casi previsti dall&#8217;articolo 120.</p>
<p style="text-align: justify;">La circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 35178/2012 ha stabilito che <strong>la prefettura</strong> verifica la sussistenza dei requisiti morali prima di sottoporre i candidati all&#8217;esame di guida (l&#8217;esame pratico). Gli <strong>uffici della motorizzazione civile</strong> hanno il dovere di verificare quali soggetti abilitati alla guida e inseriti nell&#8217;anagrafe nazionale non sono in possesso dei requisiti morali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa inoltre che l&#8217;accertamento circa la verifica dei requisiti morali per avere la patente avviene mediante un sistema di <strong>interscambio di dati</strong>. Lo stabilisce il quinto comma dell&#8217;articolo 120 del Codice della strada. Tale scambio avviene tra il <strong>Ministero dell&#8217;interno</strong> e il <strong>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</strong>. La competenza sulle vicende inerenti il rilascio delle patenti di guida, ovvero le condizioni ostative al rilascio, è di completa competenza del Ministero dell&#8217;interno. Tale dicastero opera mediante i propri uffici delle prefettura come spiegato nella Circolare n. 2582/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è deputato alla sola comunicazione dei dati al Ministero dell&#8217;interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso per cui pertanto si voglia <strong>contestare il diniego al rilascio della patente</strong> di guida bisogna rivolgersi alla prefettura competente. Ai sensi del quarto comma dell&#8217;articolo 120 del codice della strada infatti <em>&#8220;Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti&#8221;.</em></p>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify;">Requisiti morali patente e riabilitazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 70 del decreto legislativo 159/2011 prevede l&#8217;istituto della<strong> riabilitazione</strong> che può essere richiesta a seguito della cessazione di una misura di sicurezza personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Interno, con <strong>circolare 5259/2020</strong>, ha espresso il proprio parere circa la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione prima di poter conseguire ex novo la patente di guida. Ai sensi dell&#8217;articolo 120 del Codice della strada si può conseguire una nuova patente dopo aver subito un provvedimento di revoca quando è decorso il termine di tre anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei tempi più recenti la giurisprudenza è più orientata nel ritenere che per chiedere una nuova patente di guida sia necessario solo il decorso del termine dei tre anni e non il provvedimento di riabilitazione. Tale orientamento giurisprudenziale in particolare si è formato in seno al <strong>Tribunale amministrativo regionale di Palermo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;interno assume una posizione contraria rispetto a quella elaborata in seno al suddetto TAR. Tale posizione deriva da una lettura combinata dei commi primo, secondo e terzo dell&#8217;articolo 120 del Codice della strada. Ritiene infatti che per i soggetti esposti ad un provvedimento di revoca della patente <strong>sia necessario non solo il passaggio del periodo di almeno tre anni previsto dal terzo comma delle norma ma anche l&#8217;ottenimento dei provvedimenti riabilitativi</strong>. Così come previsto per i soggetti nei confronti dei quali sono state adottate misure di prevenzione o a coloro che sono stati pregiudicati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/1990.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Un estratto della Circolare 5259/2020 del Ministero dell&#8217;Interno</h3>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella circolare del ministero che <em>&#8220;Pertanto, il decorso del termine di tre anni stabilito dal comma 3 per la possibilità di conseguire un nuovo titolo abilitativo rappresenta <strong>condizione aggiuntiva e non sostitutiva</strong> </em><em>rispetto a quelle previste dal comma l, anche perché una diversa interpretazione determinerebbe un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida e chi ne ha subìto la revoca.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In ragione di ciò, <strong>non è dunque condivisibile la tesi secondo la quale il rilascio di una nuova patente al destinatario di un precedente provvedimento di revoca sarebbe regolato dal solo comma 3 dell&#8217;articolo 120</strong>, e ciò in quanto i primi tre commi della norma devono essere considerati in modo organico&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il Ministro ribadisce che &#8220;<em>Quindi il comma 3, ferme le previsioni dei primi due, fissa soltanto un termine minimo di efficacia del provvedimento di revoca, necessario per evitare la possibilità, per i destinatari della revoca stessa, di chiedere immediatamente un nuovo documento, in tal modo eludendo la ratio della disposizione&#8221;.</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come cancellare una condanna dalla fedina penale</title>
		<link>https://www.avvocatopatente.it/come-cancellare-una-condanna-dalla-fedina-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Filippo Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 09:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale della Strada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopatente.it/?p=12958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riabilitazione penale e incidente di esecuzione: le istruzioni su come cancellare una condanna dalla fedina penale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Come cancellare una condanna dalla fedina penale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#fedina"><strong>La fedina penale </strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa contiene</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come cancellare la condanna</strong></a></li>
<li><a href="#riabilitazione"><strong>La riabilitazione</strong></a></li>
<li><a href="#incidente"><strong>L&#8217;incidente di esecuzione</strong></a></li>
<li><a href="#aggiornare"><strong>Aggiornare il C.E.D.</strong> </a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il codice penale stabilisce come cancellare una condanna dalla fedina penale quando la sentenza di condanna è l&#8217;esito di un processo ordinario oppure di un procedimento speciale conclusosi con una sentenza di <a href="https://www.avvocatopatente.it/patteggiamento/">patteggiamento</a> o di <a href="https://www.avvocatopatente.it/decreto-penale-di-condanna/">decreto penale di condanna</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile cancellare una condanna dalla fedina penale facendo ricorso a due istituti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>riabilitazione</strong> disciplinata agli articoli 178 e seguenti del codice penale;</li>
<li>l&#8217;<strong>incidente di esecuzione</strong> ai sensi degli articoli 445, secondo comma e 460, quinto comma del codice di procedura penale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale secondo istituto è utilizzabile solo quando la sentenza conclusiva del processo è di patteggiamento o decreto penale di condanna, cioè è l&#8217;esito di un procedimento speciale. Non può essere invece utilizzato quando la condanna è l&#8217;esito di un procedimento ordinario.</p>
<h2 id="fedina" style="text-align: justify;">La fedina penale o casellario giudiziale</h2>
<p style="text-align: justify;">Quella che nel linguaggio comune si usa chiamare fedina penale in termini tecnici è il <strong>certificato del casellario giudiziale</strong>. Il D.P.R 14/11/2002 chiamato anche Testo unico sul casellario giudiziale definisce come <em>&#8220;il registro nazionale che contiene l&#8217;insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati&#8221;</em>. Si può consultare il proprio casellario giudiziale chiedendo l&#8217;emissione di un certificato ovvero un documento in cui sono iscritte tutte le condanne definitive di un soggetto cioè quelle che non possono più essere modificate perché passate in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel certificato del casellario giudiziale sono iscritte tutte le condanne di un soggetto anche se non tutte sono sempre visibili. Si può infatti richiedere presso la Procura della Repubblica il <strong>certificato del casellario giudiziale</strong> per vedere quali condanne vi sono iscritte. La visibilità di tutte o soltanto alcune condanne dipende da chi è il soggetto che effettua la richiesta. Il privato potrà ottenere un certificato in cui saranno indicate solo alcune condanne. In alternativa deve fare richiesta per una <strong>visura del casellario giudiziale</strong>. La pubblica amministrazione o l&#8217;autorità giudiziaria che chiede il certificato del casellario giudiziale vedrà invece tutte le condanne stabilite in capo al soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">È tuttavia possibile, ed in questo approfondimento si spiegherà come, <strong>cancellare una condanna dal casellario giudiziale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti giurisdizionali in ogni caso <strong>vengono eliminati automaticamente</strong> decorsi<span id="articleText"> quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita. Lo stabilisce l&#8217;articolo 5 del Testo unico sul casellario giudiziale che disciplina ulteriori ipotesi di cancellazione automatica dei provvedimenti giurisdizionali. </span></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa contiene</h2>
<p style="text-align: justify;">Come si accennava poco fa, il contenuto del casellario giudiziario è un <strong>elenco di provvedimenti giurisdizionali</strong> emanati dall&#8217;autorità nei confronti di un soggetto. L&#8217;articolo 3 del Testo unico sul casellario giudiziale elenca tutti i provvedimenti giurisdizionali che vengono iscritti nel casellario. Ci sono provvedimenti definitivi ed altri non definitivi.</p>
<h3>Provvedimenti definitivi</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l&#8217;oblazione;</li>
<li>quelli definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l&#8217;amnistia, l&#8217;indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;</li>
<li>quelli definitivi che hanno prosciolto l&#8217;imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell&#8217;articolo 131-bis del codice penale;</li>
<li>i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all&#8217;articolo 66, terzo comma, e all&#8217;articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;</li>
<li>quelli definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;</li>
<li>i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l&#8217;amministrazione di sostegno;</li>
<li>qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti.</li>
</ul>
<h3>Non definitivi</h3>
<ul>
<li>i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;</li>
<li>quelli concernenti le misure alternative alla detenzione;</li>
<li>i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;</li>
<li>quelli emessi dal pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;</li>
<li>i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;</li>
<li>l&#8217;ordinanza che ai sensi dell&#8217;articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell&#8217;articolo 464-septies del codice di procedura penale;</li>
<li>i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell&#8217;articolo 420-quater del codice di procedura penale;</li>
<li>quelli concernenti la riabilitazione;</li>
<li>i provvedimenti giudiziari di riabilitazione;</li>
<li>quelli di riabilitazione speciale relativi ai minori;</li>
<li>i provvedimenti giudiziari relativi all&#8217;espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;</li>
<li>quelli amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi;</li>
<li>i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti.</li>
</ul>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come cancellare una condanna dalla fedina penale: la riabilitazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Fra i provvedimenti elencati all&#8217;articolo 3 del Testo unico sul casellario giudiziale che vengono iscritti nel casellario si trovano anche quelli relativi alla riabilitazione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>riabilitazione penale</strong>, come accennato nell&#8217;introduzione, è uno dei due strumenti per cancellare una condanna dalla fedina penale. A seguito della riabilitazione non viene eliminata la condanna dal casellario ma viene iscritto il provvedimento di riabilitazione con la relativa estinzione della pena. Il privato che richiede il certificato del casellario giudiziale dopo la riabilitazione non troverà più iscritta la condanna nel casellario. Non vale lo stesso però se il richiedente è la pubblica amministrazione o l&#8217;autorità giudiziaria. In questo caso la condanna resta iscritta con l&#8217;annotazione del provvedimento di riabilitazione e la relativa estinzione della pena. Gli effetti negativi del reato infatti sono eliminati con la riabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza di riabilitazione va presentata al <strong>Tribunale di Sorveglianza</strong>. Accolta la domanda di riabilitazione, il giudice, senza fissare un&#8217;udienza, dichiara con ordinanza l&#8217;estinzione della pena.</p>
<h2 id="riabilitazione" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è e come funziona la riabilitazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La riabilitazione è disciplinata agli articoli 178 e seguenti del codice penale. L&#8217;articolo 178 recita come segue <em>&#8220;La riabilitazione <strong>estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna</strong>, salvo che la legge disponga altrimenti&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La legge stabilisce dei<strong> requisiti di concessione</strong> della riabilitazione che sono temporali e condizionali. Tali requisiti sono descritti all&#8217;articolo 179 del codice penale. Quelli condizionali sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che il condannato deve aver già scontato la pena principale per interno oppure la pena dev&#8217;essersi estinta;</li>
<li>si deve dimostrare di aver tenuto un periodo di buona condotta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La riabilitazione inoltre viene concessa soltanto se sono passati:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>tre anni</strong> dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in caso di condanna “ordinaria”;</li>
<li>almeno <strong>otto anni</strong> se il condannato era un recidivo;</li>
<li><strong>dieci anni</strong> dal giorno in cui sia stato revocato l&#8217;ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se il condannato era un delinquente abituale, professionale o per tendenza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la riabilitazione il condannato gode del beneficio dell’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale scaturente dalla sentenza di condanna salvo che la legge non disponga diversamente.</p>
<h2 id="incidente" style="text-align: justify;">Come cancellare una condanna dalla fedina penale nei casi di patteggiamento o decreto penale di condanna</h2>
<p style="text-align: justify;">La riabilitazione consente di estinguere la pena in ogni caso di condanna. Quando la sentenza di condanna tuttavia è una sentenza di <strong>patteggiamento</strong> o un <strong>decreto penale di condanna</strong> è disponibile un altro modo per cancellare la condanna oltre alla riabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta dell&#8217;istituto dell&#8217;<strong>incidente di esecuzione</strong> con cui è possibile effettuare domanda di estinzione del reato ai sensi degli articoli 445, secondo comma, del codice di procedura penale e 460, quinto comma.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 445, secondo comma, stabilisce che con il patteggiamento <em>&#8220;<strong>Il reato è estinto</strong>, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l&#8217;imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.</em> <em>In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l&#8217;applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il decreto penale di condanna invece, ai sensi dell&#8217;articolo 460, quinto comma del codice civile, non c&#8217;è condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l&#8217;applicazione di pene accessorie. La norma stabilisce tuttavia che il decreto <em>&#8220;Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo&#8221; e che &#8220;<strong>Il reato è estinto</strong> se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l&#8217;imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.</em> <em>In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena&#8221;.</em></p>
<h3>L&#8217;istanza per cancellare una condanna dalla fedina penale in caso di patteggiamento o decreto penale di condanna</h3>
<p style="text-align: justify;">La <strong>domanda di incidente di esecuzione</strong> dev&#8217;essere presentata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento o il decreto penale di condanna. Tale giudice è il <strong>giudice dell&#8217;esecuzione</strong>. All&#8217;istanza devono essere allegati:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la copia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale;</li>
<li>in caso di condanna a pena pecuniaria, l&#8217;attestazione dell’avvenuto pagamento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La domanda di estinzione del reato può essere presentata solo a condizione che nel termine di cinque o di due anni il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.</p>
<p>Come con la riabilitazione anche con l&#8217;estinzione del reato a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna il condannato beneficia dell&#8217;<strong>estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali</strong>.</p>
<h2 id="aggiornare" style="text-align: justify;">Banca dati C.E.D.: come cancellare una condanna dalla fedina penale</h2>
<p>Oltre alle iscrizioni nel casellario giudiziale bisogna tenere presente che una serie di dati e informazioni relativi al processo penale confluiscono nel <strong>Centro di Elaborazione dati della Polizia di stato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale banca dati sono registrate tutti i dati raccolti dal personale di Polizia in servizio e che sono utili alla pubblica amministrazione e alle autorità giudiziarie. In altre parole sono registrati i<strong> precedenti penali</strong> e i <strong><a href="https://www.avvocatopatente.it/come-cancellare-i-precedenti-di-polizia/">precedenti di polizia</a></strong>. La legge n. 121/1981, che ha istituito il database, elenca i dati e le informazioni che la polizia registra nel Centro di Elaborazione dati e come chi è autorizzato può utilizzarli, tenendo conto della normativa sulla privacy. L&#8217;articolo 7 di tale legge afferma che i dati ricavati dal personale di polizia possono derivare da sentenze o provvedimenti dell&#8217;autorità giudiziaria. È facilmente intuibile che all&#8217;interno del C.E.D. sono registrate le sentenze di condanna o di patteggiamento o il decreto penale di condanna a carico di un soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando interviene un&#8217;ordinanza del giudice che dichiara <strong>l&#8217;estinzione del reato</strong> a seguito della domanda presentata dopo una sentenza di patteggiamento o un decreto penale di condanna ovvero che decide sulla <strong>riabilitazione penale</strong> la banca dati del C.E.D. dev&#8217;essere aggiornata. Bisogna presentare pertanto un&#8217;apposita istanza al Ministero dell&#8217;interno in cui si richiede l&#8217;annotazione nel C.E.D. dell&#8217;intervenuta ordinanza di riabilitazione o estinzione del reato. Non è possibile invece chiedere la cancellazione dei dati dal C.E.D. se non sono trascorsi almeno 8 anni dall&#8217;inoppugnabilità del provvedimento.</p>
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