Revoca della patente: incostituzionale in caso di omicidio e lesioni stradali – indice:
- I reati di omicidio e lesioni
- Ritiro, sospensione e revoca
- Art. 222 C.d.s
- Questioni di legittimità
- L’automatismo
- La Corte Costituzionale
- Le questioni inammissibili
La Corte Costituzionale in data 19 febbraio 2019 ha risolto la questione di legittimità sollevata su alcune disposizioni dell’articolo 222 del Codice della strada. Numerosi segnali di disappunto infatti erano già stati manifestati da alcuni giudici italiani. La norma, come riformulato dalla legge 41/2016, poneva infatti forti dubbi in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati di omicidio e lesioni stradali di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. In particolare, il legislatore ha suscitato incertezza nel prevedere contemporaneamente l’applicazione della sospensione e della revoca della patente di guida al verificarsi di tali fattispecie di reato. Con la sentenza 88/2019 i giudici hanno infine dichiarato la norma parzialmente incostituzionale. Ovvero nella parte in cui prevedeva l’automatica applicazione da parte del giudice della revoca della patente a seguito della sentenza di condanna o in caso di patteggiamento della pena per i suddetti reati.
Omicidio colposo, lesioni stradali colpose e sanzioni amministrative
L’omicidio colposo stradale e le lesioni stradali colpose sono due reati ai quali è stata dedicata una autonoma disciplina nel Codice penale ad opera del decreto legislativo 41/2016. Gli articoli del codice che ne prevedono la disciplina sono il 589-bis e il 590-bis. Tali fattispecie sono dei delitti puniti dalla legge con le pene previste per i reati più gravi. La pena per l’omicidio colposo è quella della reclusione, di durata variabile a seconda delle circostanze aggravanti o attenuanti che intervengono. Le lesioni stradali sono punite con la pena della reclusione, anch’essa di durata variabile a seconda della gravità delle lesioni ovvero delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Il Codice della strada prevede, in aggiunta alle sanzioni penali, l’applicazione di sanzioni accessorie all’accertamento del reato. Queste vanno ad incidere sul veicolo e sulla patente dell’agente del reato. Sono previste agli articoli 222 e 223 C.d.s e sono:
- il ritiro della patente;
- la sospensione della patente;
- la revoca della patente.
Ciascuna norma poi stabilisce la durata di tali sanzioni ovvero quale di queste dev’essere applicata a seconda dei casi.
Con riferimento al ritiro della patente questa è disposta dall’articolo 223 C.d.s. in modo chiaro e lineare. Quanto invece alle altre due sanzioni la riforma del 2016 ha suscitato non poche questioni. Sebbene il primo, secondo e terzo periodo del secondo comma dell’articolo 222 C.d.s. sia rimasto immutato a seguito della riforma, l’aggiunta di un quarto periodo ha, come si vedrà, destato particolari dubbi interpretativi sull’applicazione della sanzione.
Ritiro, sospensione e revoca della patente
Il ritiro, la sospensione e la revoca della patente sono, come definito dal codice della strada, le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni penali. Quest’ultime sono quelle previste dal codice penale che, per l’omicidio e le lesioni stradali si è visto essere la reclusione.
Il ritiro della patente
In genere la prima sanzione è la più lieve e viene applicata immediatamente dal pubblico ufficiale contestualmente alla rilevazione del sinistro se c’è stata una violazione del codice della strada. L’organo di polizia che materialmente trattiene la patente la trasmette entro dieci giorni al prefetto, il quale, se ritiene che sussistono fondati elementi di responsabilità provvede alla sospensione provvisoria della validità del titolo. Nel caso di omicidio e lesioni stradali tale sospensione può avere un termine di al massimo 5 anni (art. 223, secondo comma, terzo periodo, C.d.s.). La sola applicazione della sanzione del ritiro della patente di solito deriva da un’infrazione stradale di non particolare gravità. Consente infatti di riottenerla al successivo rinnovo o comunque fino all’espletamento dei relativi procedimenti amministrativi.
La sospensione e la revoca
La sospensione della patente è una sanzione più grave del ritiro che può essere disposta dalla motorizzazione civile oppure provvisoriamente dal prefetto ovvero dal giudice in via definitiva a seguito di sentenza di condanna. Nel caso di omicidio e lesioni stradali è sempre accompagnata dal ritiro della patente.
La revoca invece è il provvedimento più grave che può avere natura sanzionatoria o meno. Nel caso dell’omicidio e delle lesioni stradali ha natura sanzionatoria. È un provvedimento che in entrambi i casi ha carattere permanente o per la perdita di requisiti psicofisici per la guida o come punizione a seguito di una grave infrazione al codice della strada. In questo caso infatti il soggetto sanzionato può riconseguire la patente soltanto ripetendo e superando l’esame di abilitazione. Deve tuttavia attendere almeno due anni da quando il provvedimento di revoca è stato emesso.
L’articolo 222 C.d.s ante e post riforma 2016
Prima delle modifiche apportate dalla legge 41/2016, l’articolo 222 C.d.s. prevedeva delle regole diverse di applicazione delle sanzioni amministrative. In caso di omicidio e lesioni stradali infatti, in primo luogo, era prevista la sospensione della patente dalla durata calcolata in relazione ai danni arrecati alla vittima del reato. In secondo luogo, era prevista l’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente solo nel caso in cui il fatto di reato fosse stato compiuto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La parziale riformulazione dell’articolo 222 C.d.s nel 2016 ha lasciato inalterate alcune disposizioni, ovvero il primo, secondo e terzo periodo del secondo comma dell’art. 222 C.d,s, ma ha introdotto un quarto periodo riguardante la revoca. Questo ordina al giudice di applicare automaticamente la revoca della patente sia a seguito della condanna sia nel caso di sospensione condizionale della pena per i reati di cui gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. A seguito di tale modifica pertanto sono stati sollevati dubbi in merito all’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione e della revoca. Dalla formulazione della norma sembra infatti che il giudice debba in ogni caso e senza alcuna discrezionalità applicare la sanzione più grave della revoca nonostante nei periodi precedenti sia prevista la sospensione.
Il comma 3-ter dell’art. 222 C.d.s.
La legge 41/2016 inoltre ha introdotto inoltre dei limiti temporali di riconseguimento della patente a seguito della revoca (comma 3-ter). Il legislatore ha previsto infatti la possibilità di riconseguire la patente soltanto dopo 5 anni dall’emanazione del provvedimento di revoca. Tale limite temporale è aumentato fino al doppio se l’imputato è già stato condannato in precedenza per i reati di cui agli articoli 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, e 187, commi 1 e 1-bis. L’ulteriore prolungamento del termine pari a 12 anni è previsto se l’agente del reato al verificarsi del sinistro non si è fermato ed non ha prestato assistenza ad eventuali persone danneggiate dandosi alla fuga. Anche sull’introduzione di questi limiti vari giudici hanno sollevato questione di legittimità che tuttavia, come si vedrà, non è stata accolta.
Le questioni di legittimità
La privazione del giudice di qualsiasi discrezionalità ha destato dissenso in vari giudici italiani. Ha per primo sollevato il problema il Tribunale ordinario di Torino.
Questo ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 222, commi 2 e 3-ter, come modificati dalla riforma in relazione all’articolo 3 della Costituzione. La previsione legislativa infatti, a parere del giudice, era irragionevole. Vi sarebbe stata a suo avviso una “contraddittoria contemporanea previsione della sospensione e della revoca della patente”. In tale ipotesi, prosegue, “la scelta del legislatore travalicherebbe i limiti della ragionevolezza perché sottopone, senza possibilità dì graduazione, alla medesima sanzione accessoria situazioni la cui ontologica diversità è invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale”.
A parere del giudice di Torino, pertanto, il legislatore avrebbe distinto le due fattispecie di reato nel codice penale ma si sarebbe “dimenticato” di trasporre tale distinzione nell’articolo 222 C.d.s. In tal modo avrebbe lasciato assoggettati alla medesima sanzione amministrativa ipotesi di reato dal diverso disvalore sociale.
Anche la possibilità di conseguire la patente soltanto dopo 5 anni dall’emanazione del provvedimento di revoca è stato ritenuto irragionevole dal giudice. In particolare lo considerava contrario ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza enunciati dall’articolo 3 della Costituzione.
L’inaccettabile automatismo di applicazione della revoca della patente
Come già accennato, nessuna discrezionalità era lasciata al giudice in ordine all’applicazione della revoca della patente. Il giudice la doveva applicare in ogni caso previsto dalla norma.
Nelle seguenti parole della Corte si percepisce il disappunto rispetto a tale impostazione: “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis sia dall’art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni”.
Prosegue inoltre affermando che in tutti i casi diversi dalle ipotesi aggravate “il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa...”.
La decisione della Corte Costituzionale sulla revoca della patente
Dopo le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino e di Roma la Corte Costituzionale riunisce i giudizi, in quanto di affini problematiche. Riguardo alla questione sollevata dal Tribunale di Torino ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 122, secondo comma, quarto periodo C.d.s.
Nell’assumere tale decisione la Corte ribadisce la sua contrarietà all’automatismo. Afferma infatti che “per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca”. Ovvero che “non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice”.
I giudici inoltre sottolineano il contrasto tra l’automatismo di tale sanzione amministrativa e la sopravvivenza dei primi tre periodi del secondo comma dell’art. 222. Questi prevedevano infatti che, per entrambe le fattispecie di reato, si applicasse la sospensione della patente e non la revoca.
Il comma 3-ter e l’inammissibilità
I giudici hanno invece ritenuto inammissibile la questione di legittimità riguardo al comma 3-ter per difetto di rilevanza.
La Corte in merito ha affermato infatti che nel giudizio il giudice non deve applicare la disposizione sul periodo di tempo necessario per riconseguire la patente. Quanto piuttosto: “In caso di pronuncia di condanna per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, gravi o gravissime, è chiamato solo ad applicare – automaticamente e in ogni caso, per quanto si viene ora a dire – la sanzione amministrativa della revoca della patente”. Il lasso di tempo necessario a riottenere la patente di guida è infatti determinato dalla legge. Rileva pertanto per l’interessato all’avvio del procedimento amministrativo preposto e non in sede di giudizio.