Agli organi di polizia è attribuita la facoltà di effettuare un accertamento sul conducente del veicolo, finalizzato a verificare se costui sia o meno sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ma che cosa prevede il Codice della Strada in caso di accertamento positivo? E cosa accade se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti?

Le sanzioni in caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti

Iniziamo subito sottolineando come l’art. 187 del Codice della Strada affermi che “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”.

Nel caso in cui, tuttavia, il veicolo appartenga a una persona che è estranea al reato, la durata della sospensione della patente viene raddoppiata da uno a quattro anni. Inoltre, per i conducenti che rientrano tra le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 186-bis (neopatentati, età anagrafica inferiore a 21 anni e chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

La revoca della patente nella guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

In aggiunta a ciò, la patente di guida è sempre revocata nel caso in cui il reato sia commesso da un conducente di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, con esclusione di quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. La stessa sorte, ovvero la revoca della patente, viene sempre prevista nell’ipotesi di recidiva nel triennio.

La patente viene revocata inoltre quando il conducente in stato di alterazione psico-fisica provoca un incidente stradale.

Le sanzioni in caso di incidente

Il codice della Strada, al comma 1 bis dell’art. 187, prevede inoltre che se il conducente che viene trovato in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale, le pene che abbiamo ricordato nel precedente paragrafo sono raddoppiate, e la patente di guida è sempre revocata. Si procede inoltre alla confisca del veicolo, e non al suo semplice fermo.

Accertamenti positivi della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Chiarito quanto sopra sotto il profilo sanzionatorio, rimane da comprendere che cosa prevedano le norme sugli accertamenti.

In particolare, come ricorda il comma 2 dell’art. 187 Codice della Strada, per poter acquisire elementi utili che motivino l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti a test qualitativi non invasivi, o prove. Tipicamente, ciò avviene mediante apparecchi portatili.

Se gli accertamenti qualitativi o le prove forniscono un esito positivo, o quando comunque gli organi di polizia stradale hanno un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, quest’ultimo deve essere sottoposto ad accertamenti clinico – tossicologici e strumentali, o analitici su campioni di mucosa del cavo orale, prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Accompagnamento del conducente in strutture specializzate

E nel caso in cui non sia invece possibile effettuare il prelievo appena rammentato? O nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi al prelievo? In tali ipotesi gli agenti di polizia stradali accompagneranno il conducente presso le strutture sanitarie fisse o mobili o presso strutture sanitarie pubbliche, o accreditate e a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo scopo è naturalmente quello di accertare la presenza di sostanze stupefacenti psicotrope.

A questo punto, le strutture sanitarie rilasceranno agli organi di polizia la relativa certificazione. Copia del referto sanitario, se positivo, deve essere inoltrata anche al prefetto del luogo della commessa violazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza. E se l’esito non è disponibile in maniera immediata? In questo caso, se gli organi di polizia hanno comunque il sospetto che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, possono disporre il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti. In questo caso il periodo non può superare 10 giorni.

Gli accertamenti sono inviati al prefetto, che prevede per il conducente una visita medica. Dispone poi la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione.

Rifiuto dell’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Tranne le ipotesi in cui il fatto costituisca reato, il soggetto che si rifiuta di sottoporsi all’accertamento è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7, ovvero la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di tempo tra 6 mesi e 2 anni. Si applica altresì la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Con l’ordinanza che dispone la sospensione della patente il prefetto ordinerà altresì la sottoposizione del conducente a visita medica. E in caso di recidiva? Se il soggetto ha commesso un fatto per cui ha ottenuto già condanna nei due anni precedenti è applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La condanna deve evidentemente riferirsi a identico reato.

Casi di assoluzione nel reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

È possibile essere assolti una volta condannati per il reato di guida in sotto l’effetto di sostanze stupefacenti? 

La risposta positiva a tale quesito può essere data sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3900/2021. In tale occasione i giudici hanno assolto l’imputato condannato in primo e secondo grado di giudizio per aver guidato dopo aver assunto cannabinoidi per mancanza di prove sufficienti a dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica.

Lavori di pubblica utilità

Tranne nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale, la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite – se non vi è opposizione da parte dell’imputato – con quella dei lavori socialmente utili, ovvero mediante prestazioni di attività non retribuite possibilmente in favore della collettività, da svolgere nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso Stato, regioni, province, comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, e nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.

Il Codice della Strada prevede altresì che il lavoro di pubblica utilità abbia una durata pari a quella della sanzione detentiva irrogata. Si procede alla conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Se il condannato  svolge il lavoro di pubblica utilità in modo corretto, il giudice fisserà una nuova udienza per dichiarare estinto il reato. Disporrà quindi la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente. Revoca altresì la confisca del veicolo sequestrato.

La procedura di contestazione del reato ex articolo 187 C.d.s

Per contestare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ex articolo 187 C.d.s bisogna munirsi di un difensore di fiducia con cui affrontare al meglio il processo penale.

Contestualmente è possibile attivare la procedura di recupero della patente sospesa facendo ricorso al Giudice di pace ed instaurando un procedimento parallelo contro il provvedimento prefettizio di sospensione.

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