Taratura dell'etilometro

La taratura dell’etilometro: evitare le sanzioni – indice:

L’etilometro è lo strumento con cui gli agenti della polizia stradale misurano la concentrazione di alcool nel sangue per accertare lo stato di ebbrezza del conducente. Gli agenti sono autorizzati ad utilizzare tale strumento in base a quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 379 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada. A fianco a tale regolamento tuttavia vige un’altro provvedimento. Questo determina le caratteristiche che devono avere tali apparecchiature per poter essere utilizzate dagli agenti della polizia stradale. Si tratta del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 196 del 1990 che individua, fra vari i requisiti, l’ obbligo di omologazione e di taratura dell’etilometro.

L’etilometro utilizzato dagli agenti della polizia infatti è di tipo elettronico e pertanto dev’essere sottoposto ad una revisione periodica che ne garantisca il corretto funzionamento. Chi viene sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico nel sangue con l’etilometro ha diritto a chiedere di poter verificare che la taratura sia stata regolarmente eseguita. La mancata procedura di revisione dell’apparecchio può, infatti, determinare errori nella misurazione del tasso alcolemico e determinare l’invalidità dell’accertamento.

Cos’è e come funziona la taratura dell’etilometro

In generale, la taratura è la verifica effettuata annualmente da un ente certificatore su uno strumento di misura per accertare che abbia determinate caratteristiche di misurazione. Tali caratteristiche corrispondono a dei valori di riferimento cui lo strumento riesce a misurare nonché alla precisione con cui è in grado di determinare tali valori. I risultati di tali verifiche si confrontano poi con quelli di un altro strumento preso come campione. La procedura è necessaria affinché lo strumento possa essere utilizzato.

L’etilometro è uno strumento di misura ed in quanto tale deve essere sottoposto a verifica periodica. Ad effettuare tali verifiche periodiche è il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli (CSRPA) ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 196/1990 e del sesto comma dell’articolo 379 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione al Codice della Strada).  I risultati delle prove effettuate dal suddetto Centro vengono registrate nel Libretto metrologico dell’etilometro che funge da “identità” dell’apparecchio stesso contenendone i dati identificativi.

Si segnala che il corretto funzionamento dell’etilometro può essere effettuato anche mediante l’autodiagnosi. Il sistema di autodiagnosi tuttavia non è accurato e preciso come la taratura e pertanto non può sostituirsi ad essa.

Oltre ad essere tarato l’etilometro viene omologato dal Ministero dei Trasporti.

La taratura dell’etilometro e la giurisprudenza

Sul tema della taratura dell’etilometro e in generale delle apparecchiature elettroniche utilizzate per i controlli stradali di velocità si è succeduta una variegata giurisprudenza. La questione, nata in seno alla Corte Costituzionale nel 2015 è giunta fino alle aule della Cassazione Civile e poi in quelle della Cassazione Penale nel 2019. Entrambe hanno accolto i principi della Corte Costituzionale ed hanno invertito l’orientamento sull’onere della prova ex articolo 2697 del codice civile. Ovvero, all’eccepimento della mancata esecuzione dei preventivi controlli sullo strumento si è stabilito che l’onere di provare le circostanza negative contrapposte e dunque la legittimità dell’accertamento spetta alla Pubblica Amministrazione. La tendenza precedente era quella invece di attribuire al soggetto sottoposto all’accertamento l’onere di provare che le misurazioni effettuate con tale strumento erano inattendibili.

La Corte Costituzionale e la taratura delle apparecchiature elettroniche di misurazione della velocità stradale

La Corte di Cassazione nel 2015, con la nota sentenza numero 113, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 45, comma 6, del Nuovo Codice della Strada. La mossa del Supremo Collegio era motivata dal fatto che la norma non prevedeva l’obbligo di taratura periodica delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità (autovelox).

La Corte in particolare faceva riferimento ad un principio di “razionalità pratica”, oltre che formale, affermando che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole“.

Con tale sentenza i giudici garanti della Costituzione ritenevano, dunque, che si dovesse valutare periodicamente la funzionalità degli autovelox, anche con il procedimento della taratura.

La Cassazione Civile

L’orientamento della Corte Costituzionale è stato successivamente esteso anche ai dispositivi elettronici di rilevamento del tasso alcolemico nel sangue.

La Corte Civile di Cassazione, sezione sesta, infatti, ha applicato successivamente i principi della Corte Costituzionale all’etilometro. Nella sentenza 1921 del 24 gennaio 2019 infatti si legge che “è evincibile che la effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, quali, in particolare, l’attestazione  dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento”.

Nello svolgimento del processo, inoltre, la stessa Corte si è espressa in ordine all’onere della prova dell’effettivo funzionamento dello strumento e dunque della preventiva effettuazione della taratura. Secondo i giudice l’onere della prova ricade sulla pubblica amministrazione.

La Cassazione Penale e la taratura dell’etilometro

Si è allineata all’orientamento della Cassazione Civile anche la Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza 38618 del 19 settembre 2019.

Richiamando infatti l’estensione dei principi in tema di autovelox enunciati dalla Corte Costituzionale agli etilometri ad opera della Cassazione Civile, la Corte Penale ha invertito l’orientamento fin’ora sostenuto. Prima di tale intervento, afferma la Corte, “La giurisprudenza finora ha privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell’interesse dell’imputato ad ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura della funzionalità”. La conseguenza di questo ordine di priorità di tutele determinava il gravoso onere in capo all’imputato di dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio e cioè l’inattendibilità dei valori da questo risultanti.

I giudici penali si sono pertanto accostati all’opinione dei giudici civili anche sull’onere della prova ritenendo che “l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto. La parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità.

Quali conseguenze dunque se non è stata eseguita la taratura dell’etilometro?

Se, dunque, l’onere della prova della legittimità dell’accertamento spetta alla pubblica amministrazione che esercita una pretesa sanzionatoria, l’etilometro, una volta messo in servizio, deve essere accompagnato da una copia del suo libretto metrologico. In questo, infatti, è attestata l’avvenuta esecuzione sia della prima taratura, preventiva alla messa in servizio dello strumento, sia le verifiche periodiche successive.  A precisare ciò si segnala, fra l altro, la circolare n. 87/91 del CSRPAD.

Le informazioni relative alla taratura dell’apparecchio contenute nel libretto metrologico devono essere iscritte nel verbale seguente all’accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro. In caso contrario, come ha affermato la Cassazione Civile, l’accertamento è invalido e dunque non ha seguito alcuna condanna per il contravventore che potrà essere assolto o il cui procedimento verrà archiviato.

Come sapere se è avvenuta la taratura dell’etilometro

Colui che è stato sottoposto all’accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro e nutre dei dubbi sulla taratura dello strumento può prendere visione di una copia del suo libretto metrologico. Come lo può fare? Deve presentare una istanza di accesso agli atti al CSRPAD di Roma all’indirizzo pec csrpad-roma@pec.mit.gov.it.

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può reperire l’apposito modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Può scegliere di inoltrarlo personalmente o tramite il proprio difensore di fiducia. Nel primo caso dovrà allegare:

  • una copia del verbale di accertamento;
  • una copia del proprio documento d’identità.

Nel secondo caso invece la domanda dovrà essere corredata di:

  • riferimenti del procedimento istituito a carico della persona sottoposta all’accertamento;
  • la nomina del difensore;
  • la firma della persona sottoposta all’accertamento;
  • la copia di un suo documento di identità.

In entrambi i casi nella domanda di acceso agli atti deve risultare chiaramente la volontà di prendere visione di una copia del libretto metrologico. Si devono indicare infatti il tipo di etilometro e la relativa matricola dell’apparecchio con cui si è stati sottoposti all’accertamento.

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