Requisiti morali per avere la patente

I requisiti morali per avere la patente – indice:

Dal 2013, a seguito delle modifiche normative intervenute sull’articolo 120 del Codice della strada ad opera del decreto legislativo n. 59 del 2011, la verifica dei requisiti morali previsti al suddetto articolo 120 viene effettuata prima del rilascio della patente. Non è più dunque necessaria per il rilascio dei certificati di abilitazione alla guida dei motoveicoli o dei ciclomotori. O meglio, la verifica viene eseguita a priori.

Il preventivo accertamento dell’esistenza dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida risale in verità all’ultima formulazione del Codice della strada.

In precedenza, nella versione normativa del 1994, il controllo della sussistenza dei requisiti morali era un controllo a posteriori. Cioè un controllo effettuato dal prefetto soltanto dopo il rilascio del titolo abilitativo e che consentiva all’organo pubblico di revocare con efficacia retroattiva la patente conseguita in mancanza dei requisiti. Solo dall’intervento normativo del 2011 pertanto è stata reintrodotta la necessità di verificare a priori la sussistenza dei requisiti morali per avere la patente e gli altri certificati per la guida di motoveicoli e ciclomotori.

Cosa sono i requisiti morali per avere la patente

L’articolo 120 del Codice della strada li chiama requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116. Si tratta dell’assenza di alcune condizioni ostative al rilascio delle patenti di guida.

Ai sensi di tale norma non possono conseguire la patente di guida i soggetti che:

  • sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • sono sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive;
  • hanno subito determinate condanne ovvero
  • sono sottoposti a divieti o che, condannati al reato di omicidio colposo, hanno subito la revoca della patente per la seconda volta.

I delinquenti abituali, professionali o per tendenza

I delinquenti abituali sono disciplinati all’articolo 102 del codice penale. Si tratta di coloro che sono stati condannati alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni. Non contestualmente, inoltre, riportano un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole. Tale delitto dev’essere stato commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.

Quelli professionali invece sono disciplinati all’articolo 105 del codice penale. Si tratta di coloro che si trovano nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità e riportano una condanna per un altro reato. Sono dichiarati tali quando, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita che conducono e ad altre circostanze, debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

I delinquenti per tendenza infine sono coloro che, non sono recidivi e non si trovano nelle condizioni per essere dichiarati delinquenti abituali o professionale. Hanno tuttavia commesso un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale. Per essere dichiarati tali questi soggetti devono mostrare di essere inclini a tale tipo di delinquenza e la causa di tale delinquenza deve trovarsi in un’indole particolarmente malvagia del soggetto.

Le misure di sicurezza personali o preventive

“Non possono conseguire la patente di guida…coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575”.

Le misure di sicurezza personali possono essere detentive e non detentive e sono previste dal codice penale dall’articolo 216 all’articolo 235.

Le misure di prevenzione previste dalla legge 1426/1956 si adottano nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Sono misure destinate, ai sensi dell’articolo 1, della suddetta legge a:

  • soggetti che nei fatti dimostrino di dedicarsi abitualmente a traffici delittuosi;
  • coloro nei confronti dei quali da un’analisi della condotta e del tenore di vita risulti che vivono abitualmente, in maniera totale o parziale e sulla base di elementi di fatto, dei proventi di attività delittuose;
  • soggetti che si dedicano alla commissioni di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Tra i provvedimenti di prevenzione si annotano:

  • la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, individuata anche nella legge 575/1956 che ha in parte sostituito la legge 1426/1956;
  • l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Nella legge 575/1956 si legge che tali provvedimenti sono adottati nei confronti di soggetti che appartengono ad associazioni di tipo mafioso o che perseguono finalità e agiscono come tali.

Le condanne per i reati sulla droga

Condizione ostativa al conseguimento della patente di guida è l’aver commesso uno dei reati previsti agli articoli 73 e 74 del Testo unico sugli stupefacenti. Il D.P.R. 309/1990.

Si tratta in particolare di:

  • il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • e il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’impedimento viene meno qualora sia intervenuta una sentenza di riabilitazione del condannato.

I soggetti sottoposti a divieti

Non possono infine conseguire la patente di guida non avendo i requisiti morali previsti dall’articolo 120 del codice della strada coloro che sono stati sottoposti ai divieti previsti agli articoli 75 e 75-bis del D.P.R. 309/1990.

In particolare si tratta dei divieti di:

  • conseguire la patente per un periodo fino a tre anni. Tale divieto opera per coloro che hanno importato esportato acquistato, ricevuto o detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope indicate in determinate tabelle al fine di farne uso personale (articolo 75, primo comma, lett. a);
  • condurre qualsiasi veicolo a motore. Tale divieto opera per coloro che sono stati già condannati per reati contro la persona, contro il patrimonio, o per i reati previsti dal predetto Testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale. Opera altresì per i destinatari di un provvedimento sanzionatorio per la violazione delle norme del Testo unico. Opera infine per coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione ed hanno importato esportato acquistato, ricevuto o detenuto sostanze stupefacenti facendone derivare un pericolo per la sicurezza pubblica.

Omicidio colposo

L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 120 del Codice della strada conclude affermando che: “Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.

La sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo con cui si sia adottato per la seconda volta il provvedimento di revoca della patente costituisce causa ostativa al rilascio della patente.

Revoca della patente e requisiti morali

Tali condizioni non solo impediscono il rilascio della patente di guida ma ne provocano la revoca qualora intervengano successivamente al suo conseguimento. Dispone il secondo comma dell’articolo 120 del codice della strada che “…se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto può provvedere alla revoca della patente di guida”.

La revoca tuttavia non può essere disposta se sono trascorsi tre anni da:

  • la data di applicazione delle misure di prevenzione;
  • quella del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna per i reati sulle sostanze stupefacenti di cui agli articoli 74 e 75 del D.P.R. 309/1990.

Il terzo comma dell’articolo 120, infine, stabilisce che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.

La norma tuttavia prevede una particolarità per il reato di cui al primo comma dell’articolo 75 del testo unico sulle sostanze stupefacenti. Per tale reato infatti sono previsti fra i vari  provvedimenti amministrativi adottabili:

  • la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o
  • il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

Quando si perdono i requisiti morali per avere la patente

Si è in possesso dei requisiti morali per avere la patente ogni qualvolta non si rientri in uno dei casi previsti dall’articolo 120, primo comma, del Codice della strada.

I requisiti morali pertanto si perdono, e la patente se già conseguita viene revocata dal prefetto, quando si rientra in uno dei casi previsti dall’articolo 120.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 35178/2012 ha stabilito che la prefettura verifica la sussistenza dei requisiti morali prima di sottoporre i candidati all’esame di guida (l’esame pratico). Gli uffici della motorizzazione civile hanno il dovere di verificare quali soggetti abilitati alla guida e inseriti nell’anagrafe nazionale non sono in possesso dei requisiti morali.

Si precisa inoltre che l’accertamento circa la verifica dei requisiti morali per avere la patente avviene mediante un sistema di interscambio di dati. Lo stabilisce il quinto comma dell’articolo 120 del Codice della strada. Tale scambio avviene tra il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La competenza sulle vicende inerenti il rilascio delle patenti di guida, ovvero le condizioni ostative al rilascio, è di completa competenza del Ministero dell’interno. Tale dicastero opera mediante i propri uffici delle prefettura come spiegato nella Circolare n. 2582/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è deputato alla sola comunicazione dei dati al Ministero dell’interno.

Nel caso per cui pertanto si voglia contestare il diniego al rilascio della patente di guida bisogna rivolgersi alla prefettura competente. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 120 del codice della strada infatti “Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Requisiti morali patente e riabilitazione

L’articolo 70 del decreto legislativo 159/2011 prevede l’istituto della riabilitazione che può essere richiesta a seguito della cessazione di una misura di sicurezza personale.

Il Ministero dell’Interno, con circolare 5259/2020, ha espresso il proprio parere circa la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione prima di poter conseguire ex novo la patente di guida. Ai sensi dell’articolo 120 del Codice della strada si può conseguire una nuova patente dopo aver subito un provvedimento di revoca quando è decorso il termine di tre anni.

Nei tempi più recenti la giurisprudenza è più orientata nel ritenere che per chiedere una nuova patente di guida sia necessario solo il decorso del termine dei tre anni e non il provvedimento di riabilitazione. Tale orientamento giurisprudenziale in particolare si è formato in seno al Tribunale amministrativo regionale di Palermo.

Il Ministero dell’interno assume una posizione contraria rispetto a quella elaborata in seno al suddetto TAR. Tale posizione deriva da una lettura combinata dei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 120 del Codice della strada. Ritiene infatti che per i soggetti esposti ad un provvedimento di revoca della patente sia necessario non solo il passaggio del periodo di almeno tre anni previsto dal terzo comma delle norma ma anche l’ottenimento dei provvedimenti riabilitativi. Così come previsto per i soggetti nei confronti dei quali sono state adottate misure di prevenzione o a coloro che sono stati pregiudicati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/1990.

Un estratto della Circolare 5259/2020 del Ministero dell’Interno

Si legge nella circolare del ministero che “Pertanto, il decorso del termine di tre anni stabilito dal comma 3 per la possibilità di conseguire un nuovo titolo abilitativo rappresenta condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle previste dal comma l, anche perché una diversa interpretazione determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida e chi ne ha subìto la revoca.

In ragione di ciò, non è dunque condivisibile la tesi secondo la quale il rilascio di una nuova patente al destinatario di un precedente provvedimento di revoca sarebbe regolato dal solo comma 3 dell’articolo 120, e ciò in quanto i primi tre commi della norma devono essere considerati in modo organico”.

In conclusione il Ministro ribadisce che “Quindi il comma 3, ferme le previsioni dei primi due, fissa soltanto un termine minimo di efficacia del provvedimento di revoca, necessario per evitare la possibilità, per i destinatari della revoca stessa, di chiedere immediatamente un nuovo documento, in tal modo eludendo la ratio della disposizione”.

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