Omicidio colposo stradale – indice:
- Cos’è
- Stato di ebbrezza e sostanze stupefacenti
- Sicurezza stradale
- Strade urbane ed extraurbane
- Nesso di causalità
- Guida senza patente
- Attenuante
- Omicidio plurimo
- La comparazione
- Patente e veicolo
Il reato di omicidio stradale è stato autonomamente disciplinato dal codice penale con la riforma del 2016. Il legislatore italiano ha accolto la volontà collettiva di vedere intensificate le sanzioni per quei soggetti colpevoli dei reati commessi in violazione della disciplina sulla circolazione stradale. Tale era la necessità visto il numero crescente incidenti stradali.
Cos’è il reato di omicidio stradale colposo
L’omicidio stradale colposo è una fattispecie delittuosa che si verifica quando un soggetto causa per colpa la morte di un altro soggetto perché a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale. La definizione di omicidio stradale colposo è contenuta all’articolo 589-bis del codice penale che afferma: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”. Questo è il concetto base di omicidio stradale colposo che è stato trasferito tale e quale dalla norma che precedentemente lo disciplinava (articolo 589 codice penale) alla nuova. La sanzione prevista è la reclusione da due a sette anni.
La norma si suddivide in due parti. La prima disciplina la fattispecie semplice del reato di omicidio colposo stradale. La seconda contempla le circostanze che aggravano la fattispecie semplice. È opportuno segnalare ciò che le differenzia: la qualifica dei soggetti attivi del reato. Nella prima questi sono “chiunque” nella seconda sono “chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore”. La differenza dipende dal diverso grado di pericolosità dei due soggetti. Chi non si trovi alla guida di un veicolo a motore pertanto risponderà sempre e solo della fattispecie base del reato di omicidio stradale colposo.
L’aggravante della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Quando il delitto colposo viene realizzato da un soggetto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti siamo nella prima ipotesi aggravata del reato. Questa ha effetti penali diversi a seconda del tasso alcolemico rilevato e del tipo di soggetto autore del reato.
Distinguiamo le seguenti ipotesi:
- Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro o il soggetto è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la pena è della reclusione da otto a dodici anni (articolo 589 bis, comma 2);
- Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro e il soggetto autore del reato è un conducente che esercita l’attività di trasporto di persone di cui agli articoli 85, 86 e 87 del codice della strada o di cose di cui agli articoli 88, 89 e 90 dello stesso o un conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati la pena è sempre la reclusione da otto a dodici anni (articolo 589 bis, comma 3);
- Ad esclusione dei soggetti di cui al punto precedente, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il grado di ebbrezza alcolica rilevato è compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (articolo 589 bis, comma 4).
Comportamenti contrari alla sicurezza stradale
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni anche se il conducente del veicolo a motore si trova nelle seguenti situazioni:
- procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversa un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
- effettua una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassa un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Si tratta di ipotesi relative all’infrazione dei limiti di velocità, al passaggio nonostante il divieto posto dalla luce rossa del semaforo ovvero ad alcune manovre pericolose di sorpasso o di inversione del senso di marcia.
Quali sono le strade urbane ed extraurbane
L’articolo 590-quinquies rinvia all’articolo 2 del codice della strada per capire cosa si intenda per strade urbane ed extraurbane. Tale norma classifica le due tipologie di strade in base alla loro qualità di costruzione e alla funzionalità cui sono destinate.
Ai sensi dell’articolo 2 del codice della strada abbiamo strade extraurbane quando siamo in presenza di:
- autostrade;
- strade extraurbane principali e secondarie.
Le strade urbane invece sono:
- quelle di scorrimento;
- quelle di quartiere;
- le locali;
- gli itinerari ciclo-pedonali.
Il nesso di causalità tra la morte e la violazione del codice della strada
L’individuazione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento è necessario al fine della corretta attribuzione del reato al suo autore. L’agente ha trasgredito una norma di comportamento che ha costituito il motivo scaturente l’incidente stradale e dunque la morte della vittima.
La legge penale infatti si basa sul principio di personalità della responsabilità penale per cui “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione” (articolo 40 codice penale). Anche la Costituzione all’articolo 27 sostiene tale principio affermando che “La responsabilità penale è personale”.
Questo si applica altresì al reato di lesioni colpose stradali.
La circostanza aggravante di cui al comma 6 dell’articolo 589 bis
Il comma sesto dell’articolo 589-bis recita come segue: “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria“.
Nelle ipotesi di guida senza patente o con la patente sospesa o revocata sottolineiamo che:
- non si applica l’aggravante in esame se il soggetto ha guidato senza patente a seguito del ritiro del documento ai sensi dell’articolo 216 del codice della strada ma non era incorso ad un provvedimento di sospensione della stessa;
- se la sanzione accessoria del ritiro della patente è la sospensione ed essa è stata notificata al trasgressore la circostanza aggravante si applica;
- quando è stata disposta la sospensione della patente ma il provvedimento non è ancora stato notificato al trasgressore l’aggravante si applica ugualmente;
- la mancata notifica del provvedimento di sospensione entro il termine di 20 giorni previsto dall’articolo 218 del codice della strada consente al soggetto che ha commesso il fatto successivamente a tale termine di acquistare il diritto a riottenere il possesso della patente di guida. Si ritiene pertanto opportuno non applicare l’aggravante in questione.
Diverso è il caso in cui il documento di guida non venga materialmente ritirato per un motivo imputabile al trasgressore, ma sia in corso un provvedimento di sospensione della patente. Si ritiene che in questo caso il ritiro del documento sia una prassi meramente formale che non infici l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 589-bis comma sei.
Le attenuanti nel reato di omicidio colposo
Il comma 7 dell’articolo 589-bis prevede un ipotesi attenuante del reato quando:“…l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”. In questo caso la pena è diminuita fino alla metà.
Quando il giudice ritiene che l’evento della morte sia stato determinato in parte, anche minima, per colpa della vittima o di un soggetto terzo, può decidere di applicare l’attenuante. Si tratta di un’ipotesi di concorso di colpa. Pertanto al verificarsi dell’evento contribuiscono più soggetti senza avere la consapevolezza e la volontà di concorrere con la condotta dell’autore del reato.
Il concorso di colpa ha lo scopo di coinvolgere anche l’eventuale responsabilità dell’ente proprietario o concessionario della strada, escludendo la colpa dei soli utenti della strada.
Omicidio stradale plurimo
L’omicidio stradale plurimo si verifica quando:
- l’incidente stradale provoca la morte di più persone oppure
- l’evento consiste nella morte di una persone e nelle lesioni di una o più persone.
Al suo verificarsi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. La norma di riferimento è l’ottavo comma dell’articolo 589-bis e prevede un limite massimo di pena pari a diciotto anni.
Analoga disposizione è prevista nel reato di lesioni colpose gravi e gravissime di cui all’articolo 590-bis del codice penale.
Il giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti
Sia nelle ipotesi aggravanti previste dall’articolo 589-bis che dall’articolo 590-bis (lesioni colpose stradali) è imposto al giudice il divieto di effettuare un giudizio di comparazione delle concorrenti circostanze attenuanti.
Restano escluse dal divieto le circostanze attenuanti di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale. Si tratta, rispettivamente, del fatto commesso dal minore imputabile e dell’intervento minimo nell’esecuzione del reato e del soggetto determinato da altri a commettere il reato o a cooperare allo stesso.
Quali sono le conseguenze sulla patente e sul veicolo
Quando il reato è commesso con una delle circostanze aggravanti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 589-bis del codice penale, i provvedimenti sulla patente e sul veicolo sono i seguenti:
- il pubblico ufficiale ritira la patente ai sensi dell’articolo 223, comma 2, del codice della strada.
- il prefetto dispone la sospensione cautelare della patente fino a un massimo di cinque anni ai sensi del comma 2 dell’articolo 223 del codice della strada;
- se viene eseguita la condanna segue la revoca della patente che viene notificata dal cancelliere al prefetto entro il termine di 15 giorni. Il prefette provvede all’emanazione del provvedimento di revoca e l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi 5 anni dalla revoca (articolo 222, comma 3-ter);
- il sequestro penale del veicolo ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale. Nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 223, vengono applicate anche le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca amministrative ai sensi dell’articolo 224-ter del codice della strada. È fatto salvo il caso in cui il veicolo appartenga a una persona estranea al reato. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 si applica anche il fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 186, comma 2-bis, del codice della strada.
Le circostanze aggravanti di cui al comma 5 dell’articolo 589-bis determinano le seguenti conseguenze:
- il ritiro della patente ai sensi degli articoli 218 e 223, comma 2, del codice della strada;
- il prefetto dispone la sospensione cautelare della patente nei limiti previsti dalla norma violata ovvero fino ad un massimo di cinque anni;
- alla condanna segue la revoca della patente. L’interessato avrà la possibilità di riottenerla decorsi i termini di cui all’articolo 222, comma 3-ter, del codice della strada (5 anni);
- il sequestro penale del veicolo ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale.