Guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza – indice

Nel nostro ordinamento la guida in stato di ebbrezza è disciplinata dagli artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada. Ma che cosa prevedono tali articoli? Che cosa si intende per tasso alcolemico? Quali sono le sanzioni previste? E che cosa accade nell’ipotesi di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest?

Cos’è lo stato di ebbrezza?

Prima di approfondire la disciplina della guida in stato di ebbrezza ricordiamo che lo stato di ebbrezza è una condizione di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche e in grado di modificare il comportamento dei soggetti che si trovano in tale condizione.

La conseguenza di tale stato è una percezione distorta della realtà, un peggioramento delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi. Una combinazione evidentemente molto pregiudicante nel momento in cui ci si mette alla guida di un veicolo.

Peraltro, a titolo di maggiore chiarezza su tale tema, si noti come gli artt. 186 e 186-bis, oggetto dell’odierno approfondimento, non si riferiscono alle ipotesi in cui l’alterazione psicofisica sia determinata da sostanze diverse dall’alcol, come ad esempio le sostanze stupefacenti, di cui si occupa il successivo art. 187.

Si noti altresì come, per quanto intuibile, il Codice della Strada si riferisca alla guida in stato di ebbrezza. Non rileva pertanto, almeno a questi fini, che chi è in condizione di alterazione psicofisica a causa degli alcolici sia trasportato a bordo.

Il tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza

Introdotto quanto sopra, giova rammentare che lo stato di ebbrezza è sanzionabile dal Codice della Strada solamente se il tasso alcolemico supera la soglia dello 0,5 g/l. Fanno eccezione le ipotesi legate a persone appartenenti a categorie “speciali”, come i minori di 21 anni, i neopatentati e i conducenti professionali. Superato tale livello, il Codice prevede differenti livelli di “gravità”, che andremo a breve ad esaminare.

Per il momento, soffermiamoci sul fatto che l’accertamento del superamento del tasso alcolemico può avvenire attraverso le analisi del sangue o mediante verifica all’etilometro, cioè uno strumento che misura la quantità di alcol presente nell’aria attraverso il rilievo dell’espirazione da parte del soggetto che si sottopone a tale esame.

Al fine di non incappare in risultati che potrebbero non essere attendibili, l’accertamento attraverso etilometro viene ripetuto almeno due volte, a distanza di pochi minuti tra una rilevazione e l’altra e in un momento più ravvicinato possibile al verificarsi del sinistro. Se l’etilometro infatti è eseguito ore dopo la guida potrebbero non essere attendibili le misurazioni.  Ma che cosa accade nell’ipotesi di tasso superiore alla soglia massima?

Le sanzioni

Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza dipendono principalmente dal livello del tasso alcolemico. Riassumendo:

  • Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa pecuniaria da 543 euro a 2.170 euro, sospensione della patente di guida tra 3 e 6 mesi;
  • Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 euro a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
  • e Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo e sua confisca. Nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, la durata della sospensione viene raddoppiata. La patente è inoltre oggetto di revoca nel caso in cui vi sia una condizione di recidiva nel biennio.

Nella prima fascia sanzionatoria la guida in stato di ebbrezza non è un reato ma solo un illecito amministrativo.

L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, condizione che costituisce una circostanza aggravante del reato.

In ogni caso, salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, l’arresto può essere sostituito dai lavori socialmente utili. Tali lavori potranno far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente, qualora svolti positivamente.

L’accertamento del tasso alcolemico nella guida in stato di ebbrezza

I commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo disciplinano come avviene la rilevazione del tasso alcolemico e cosa succede in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcoltest o agli altri esami richiesti dall’organo di polizia.

Il terzo comma attribuisce agli organi di polizia la facoltà di sottoporre i conducenti ad alcoltest preliminari non invasivi per ottenere un primo risultato di positività o negatività alla presenza di alcol nel sangue. Dall’esito di tali test, condotti con apparecchi portatili come il precursore etilometrico, gli operanti possono procedere successivamente con ulteriori accertamenti.

Il quarto comma infatti stabilisce che in caso di fondato motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcolici gli operanti possono condurlo presso l’ufficio o il comando di polizia per eseguire l’accertamento con l’etilometro o altri strumenti determinati dal regolamento.

L’etilometro è un apparecchio che prima di essere immesso all’uso dev’essere testato e omologato. Tale strumento rileva lo stato di ebbrezza mediante il meccanismo dell’aria alveolare espirata. Se la concentrazione alcoolemica corrisponde o supera lo 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. L’apparecchio emette contestualmente alla misurazione, che per dettato del regolamento avviene in due momenti vicini della distanza temporale di 5 minuti che devono dare risultati concordanti, uno scontrino di verifica del tasso alcolemico rilevato.

In caso di incidente stradale con sottoposizione del conducente a cure mediche il quinto comma dell’articolo 186 del codice della strada stabilisce che gli esami di accertamento del tasso alcolemico vengono condotti presso la struttura sanitaria in cui il conducente è sottoposto alle cure su richiesta degli organi di polizia. La struttura rilascia la documentazione agli operanti i quali provvederanno all’inoltro alla prefettura per lo svolgimento delle relative funzioni.

Cosa accade se ci si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest

Se il conducente di un veicolo si oppone all’accertamento rifiutandosi di eseguire l’alcoltest, il legislatore ha previsto che lo stesso sia sanzionato allo stesso modo che si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebrezza. Si tenga presente inoltre che applicandosi la fattispecie sanzionatoria più grave il  rifiuto di sottoporsi all’alcoltest comporta automaticamente una rilevanza penale.

Evitare l’alcoltest non è dunque certamente il modo più opportuno per poter affrontare tali accertamenti. La conseguenza è infatti quella di subire una sanzione amministrativa rappresentata da un’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno (eventualmente convertito in lavori socialmente utili). In aggiunta, è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, se di proprietà.

Rimane inteso che è sempre prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Guida in stato di ebrezza sotto i 21 anni e/o neopatentati

Sanzioni più gravi sono previste nel caso in cui il conducente sorpreso a guidare in stato di ebbrezza abbia un’età inferiore a 21 anni. O, magari, che abbia conseguito la patente da meno di 3 anni. Infine, sono previste tali nel caso in cui sia conducente professionale e stia svolgendo la propria attività.

In tali ipotesi, infatti, la legge è evidentemente più severa, prescrivendo che non si possa bere dopo aver assunto sostanze alcoliche, nemmeno in quantità modiche.

Per tali soggetti, infatti, già la guida con tasso alcolemico tra 0 e 0,5 g/l espone all’ammenda da 164 euro a 663 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente. In caso di guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione aumenta di un terzo rispetto a quella base. Mentre, nel caso di guida con tasso alcolemico superiore tra 0,8 e 1,5 g/l, o superiore a 1,5 g/l, l’aumento delle sanzioni ordinarie è tra un terzo e la metà.

Nel caso specifico di conducenti professionali, è inoltre prevista la revoca della patente in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Si tratta di autisti di autobus o di altri veicoli destinati al trasporto di persone superiore a 8, o veicoli destinati al trasporto di merci con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

Per tutte le altre categorie, invece, la revoca opera solo in caso di recidiva nel corso del triennio.

Guida in stato di ebbrezza e incidente

Concludiamo infine con l’ipotesi in cui, purtroppo, il conducente che guida in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. Tale ipotesi è disciplinata dal comma 2-bis dell’articolo 186 del codice della strada. In tale caso le pene sono raddoppiate. E, salvo che il veicolo appartenga ad altra persona differente dal conducente, il Prefetto dispone anche il fermo amministrativo per 180 giorni. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, scatterà altresì la revoca della patente.

Infine, se l’incidente stradale determina la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente che ha provocato il sinistro stradale costituirà un’aggravante di omicidio colposo.

Sospensione, ritiro e revoca della patente di guida

Gli articoli 186 e 186-bis del codice della strada prevedono che alla pena principale prevista per la guida in stato di ebbrezza si aggiunga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La revoca della patente può essere applicata in caso d’incidente stradale che veda il conducente imputato per omicidio stradale o lesioni stradali.

Gli organi di polizia pertanto in sede di accertamento della violazione provvedono al ritiro immediato della patente e alla relativa verbalizzazione. La patente, unitamente al verbale, viene inviata, a cura degli organi di polizia, alla prefettura che entro i 15 giorni successivi notifica all’interessato il provvedimento di sospensione della patente di guida.

Tale provvedimento può essere impugnato con ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è avvenuta la violazione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia. In tal modo è possibile ottenere la sospensione dell’esecutività del provvedimento prefettizio fino alla sentenza del giudice penale relativa al processo per il reato di guida in stato di ebbrezza. Solo ove il giudice emetta sentenza di condanna dell’imputato il provvedimento di sospensione diventa definitivo e non potrà più essere modificato. Con l’esecuzione di lavori di pubblica utilità o con la richiesta di patteggiamento della pena il periodo di sospensione della patente può essere ridotto.

I lavori di pubblica utilità

Ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 186 del codice della strada l’imputato può chiedere al giudice penale che le pene pecuniaria e detentiva vengano convertite in lavori di pubblica utilità.

I lavori di pubblica utilità consistono nell’esecuzione di prestazioni di lavoro non retribuite a favore della collettività e consentono, se condotti con esito positivo, di ottenere l’estinzione del reato.

Solo nel caso in cui il conducente abbia commesso un incidente stradale non è possibile beneficiare dei lavori di pubblica utilità. In tal caso l’estinzione del reato può aversi con la messa alla prova.

I lavori di pubblica utilità inoltre consentono di ridurre alla metà la sanzione della sospensione della patente di guida e di ottenere la revoca del provvedimento di confisca del veicolo.

Estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza: la messa alla prova

L’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza nel caso in cui non sia possibile beneficiare dei lavori di pubblica utilità, come in caso di incidente, è ottenibile mediante la richiesta di messa alla prova.

La messa alla prova è un istituto che consente di estinguere il reato eseguendo ore di lavori socialmente utili e pagando una somma di denaro al fondo “Vittime della strada”.

Tale istituto tuttavia, a differenze dei lavori di pubblica utilità, non ha effetti sulla sospensione e la revoca della patente.

Decreto penale di condanna e guida in stato di ebbrezza

Il processo per guida in stato di ebbrezza può essere definito con un decreto penale di condanna nel caso in cui l’imputato non faccia richiesta per la definizione con riti alternativi.

Il decreto penale di condanna è una sentenza di condanna con cui il giudice applica soltanto una pena pecuniaria anche in luogo della pena detentiva (l’arresto nella guida in stato di ebbrezza).

Tale forma di definizione del giudizio attribuisce all’imputato uno sconto di pena ma per alcuni versi non è più vantaggioso rispetto ai riti alternativi che consentono di mantenere pulito il casellario giudiziale ottenendo l’estinzione del reato.

L’imputato può opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento e chiedere ad esempio la messa alla prova o i lavori di pubblica utilità. Se non si oppone il decreto penale di condanna diventa definitivo passando in giudicato.

Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza

La prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza ha come effetto l’estinzione del reato.

Secondo il codice penale il reato dovrebbe prescriversi in 4-5 anni.

L’ultima legge che ha riformato la disciplina della prescrizione dei reati, la n. 3/2019, ha di fatto reso imprescrittibile il reato di guida in stato ebbrezza prevedendo che il decorso della prescrizione viene sospeso da quando viene pronunciata la sentenza del primo grado o il decreto penale di condanna e fino al momento in cui la sentenza diventa esecutiva o il decreto irrevocabile.

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