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Riconseguire la patente di guida dopo la revoca – indice:

Ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada si ha la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il comma 3-ter dell’articolo 219 del codice della strada afferma che non è possibile riconseguire la patente di guida quando il giudice ha disposto la revoca della patente per le ipotesi suddette se non sono passati 3 anni dalla data di accertamento dei reati. Ma cosa si intende per data di accertamento del reato? Lo chiarisce la Corte di Cassazione con una recente sentenza.

I reati che possono comportare la revoca della patente

Prima di fornirvi indicazioni su come riconseguire la patente di guida dopo la revoca, ricordiamo che la patente può essere revocata nelle seguenti ipotesi di reato in materia di circolazione stradale:

  • quando ci si mette alla guida sotto l’influenza di alcool di cui all’articolo 186 del codice della strada;
  • se i conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, i neo-patentati  e chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose guidano in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186-bis del codice della strada;
  • in caso di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 187 del codice della strada.

Quando la patente viene revocata

Quando ci si mette alla guida sotto l’influenza di alcool si può incorrere nella revoca della patente se:

  • in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro la polizia accerta più di una volta in un bienno il reato di guida in stato di ebbrezza;
  • si commette un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore agli 1.5 grammi per litro;
  • dal reato di guida in stato di ebbrezza derivano lesioni personali colpose stradali;
  • l’incidente stradale determina la morte di terzi soggetti (omicidio stradale);
  • un soggetto si rifiuta di eseguire gli accertamenti necessari all’indagine del reato e nei due anni precedenti si era comportano allo stesso modo subendo una condanna.

Per i soggetti con meno di ventun’anni, neopatentati o esercenti professionalmente attività di trasporto di persone o cose si ha la revoca della patente nelle stesse ipotesi sopra descritte con la differenza che la recidiva si calcola in un triennio anziché nel biennio.

La revoca della patente nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti avviene nelle seguenti ipotesi:

  • quando si tratta di conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
  • quando si ripete lo stesso reato in un triennio;
  • nel caso si provochi un incidente stradale;
  • dall’incidente stradale derivano lesioni colpose o l’omicidio stradali.

Quando è possibile riconseguire la patente di guida dopo la revoca secondo il Codice della Strada

Dopo il panorama dei reati e delle situazioni che danno luogo alla revoca della patente vediamo quando il codice della strada ammette che si possa conseguire una nuova patente successivamente alla revoca.

L’articolo 219 del codice della strada afferma, al comma 3-ter, che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222″.

Il dubbio che la norme pone è sull’effettivo momento di accertamento del reato. Ovvero se questo corrisponda alla data in cui viene si verifica la violazione oppure al momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna.

Tale dubbio ci è stato chiarito con un caso affrontato dalla Corte di Cassazione nell’anno corrente.

Il caso che ha chiarito quando decorre il termine per riconseguire la patente dopo la revoca

Il caso giudicato dalla Corte di Cassazione il 20 maggio 2019, nella sentenza n. 13508, vedeva un soggetto condannato per guida in stato di ebbrezza ricorrere al giudice di legittimità contro il provvedimento del commissariato investito di disporre sulla revoca della sua patente. Tale ente pubblico aveva disposto la revoca della patente del ricorrente a decorrere da quando lo stesso ente gli aveva notificato l’ordinanza di revoca. Il ricorrente si trovava in disaccordo su tale coincidenza ritenendo che la disposizione di revoca dovesse aver effetto dal momento del ritiro della patente (precedente all’emissione dell’ordinanza). Si sarebbe così prolungato il termine a decorrere dal quale costui avrebbe potuto riconseguire una nuova patente. Le due parti evidentemente non avevano inteso allo stesso modo quella “data di accertamento del reato” prevista dall’articolo 219 del codice della strada.

Prima di adire la corte di legittimità due sentenze successive hanno dato esiti diversi. Una accoglieva parzialmente l’opposizione del ricorrente affermando che la revoca della patente dovesse essere disposta dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento. L’altra, successiva, riteneva idonea la disposizione della revoca dalla data del ritiro della patente in cui, secondo questa, il fatto veniva accertato.

La causa tuttavia è proseguita per giungere fino alla Corte di legittimità che ha chiarito a quale momento coincide l’accertamento del fatto.

La sentenza della Corte di Cassazione: il triennio decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dispone la revoca

Motivando la decisione, la Corte ha distinto due diversi oggetti relativi alla questione in esame:

  • la data di decorrenza della revoca e
  • il momento dal quale deriva il calcolo del triennio per il conseguimento della nuova patente.

Solo il secondo oggetto riguarda la portata dell’articolo 219, comma 3-ter, del codice della strada, in quanto la Corte afferma che “stabilire cosa l’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, intenda per “accertamento del reato” serve ad individuare da quale momento vada calcolato il triennio prima del quale la nuova patente non può essere rilasciata, ma non a stabilire da quando decorra la revoca della precedente patente”. Quest’ultima questione infatti rientra nella competenza del giudice penale, essendo il provvedimento di revoca una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale. Sarà pertanto lo stesso giudice, afferma la corte, a pronunciarsi sul provvedimento di revoca.

Le due questioni sono tuttavia collegate. Infatti, la decisione presa dalla Corte, si legge nel senso che dal passaggio in giudicato della sentenza che dispone la revoca della patente dipende la decorrenza del triennio per il conseguimento della nuova. Pertanto l’accertamento del reato di cui al comma 3-ter dell’articolo 219 del codice della strada coincide con il momento in cui la sentenza che dispone la revoca della patente passa in giudicato e non nel momento in cui si accerta il fatto.

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