lesioni colpose stradali

Lesioni colpose stradali – indice:

Le lesioni colpose stradali sono un reato che, fino al 2016, non aveva una autonoma disciplina prevista dalla legge. Veniva individuato soltanto come circostanza aggravante del reato di “lesioni personali colpose”. La fattispecie è stata separatamente disciplinata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge numero 41 del 2016. Questa ha modificato l’articolo 590 bis del codice penale dedicandolo alle “lesioni personali stradali gravi o gravissime”.

Cos’è il reato di lesioni colpose stradali

Il reato di lesioni colpose stradali si verifica quando un soggetto arreca ad uno, o ad altri soggetti, una lesione personale per colpa, a causa della mancata osservanza delle norme in materia di circolazione stradale. La colpa, ricordiamo, è definita dal codice penale all’articolo 43 come l’elemento psicologico che determina un evento non voluto da chi lo ha posto in essere, il quale lo ha causato per negligenza, imprudenza o imperizia oppure perché non ha osservato disposizioni di legge, regolamenti, ordini o discipline.

È opportuno approfondire cosa si intenda per lesione personale ai fini giuridici. L’articolo 585 del codice penale definisce la lesione personale come un fatto dal quale “deriva una malattia nel corpo o nella mente”. La norma non ha operato una distinzione tra lesione e malattia. Piuttosto fa discendere quest’ultima quale conseguenza della lesione, specificandone il concetto. Sulla nozione di malattia si è espressa poi la Cassazione penale con sentenza numero 40428 del 2009 affermando che dalla malattia deriva “una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa”.

Le tipologie di lesioni personali colpose

Le lesioni personali colpose possono essere di tre tipi: lievi, gravi e gravissime. Analizziamo brevemente ciascuna tipologia.

Lesioni stradali lievi: fino a 40 giorni

Sono lievi (articolo 582 codice penale) quando il soggetto leso non è in grado di svolgere le normali attività di vita quotidiana per un periodo di massimo 40 giorni. L’arco di tempo di malattia comprende anche il periodo di convalescenza. Le normali attività lavorative sono intese come quelle sia di natura lavorativa sia ricreativa.

Lesioni stradali gravi: oltre i 40 giorni

Sono gravi (articolo 583 codice penale, primo comma) se è messa in pericolo la vita della persona offesa o se il periodo di inabilità al compimento degli atti di vita quotidiana supera i 40 giorni. Sono gravi anche quando l’efficienza di un organo o di un senso resta limitata dalla lesione (ad esempio la perdita dell’udito di un solo orecchio, dunque una limitazione apprezzabile del funzionamento). L’orientamento giurisprudenziale sulla definizione di pericolo di vita si indirizza verso uno sconvolgimento di una delle funzioni organiche fondamentali tale da far presumere un incombente decesso.

Lesioni stradali gravissime

Sono gravissime (articolo 583 codice penale, secondo comma) quando la persona offesa contrae una malattia incurabile in maniera certa o probabile, oppure quando perde un senso o un arto. L’arto si intende perso anche quando resta inutilizzabile a seguito di mutilazione. La perdita dell’uso di un organo, la capacità di procreare, la perdita del linguaggio e l’incapacità a riacquisirla, nonché il conseguimento di una deformazione permanente al volto costituiscono altresì lesioni gravissime.

L’articolo 590 bis del codice penale: le sanzioni

La recente disciplina riformulata dalla legge 23 marzo 2016 numero 41 ha modificato l’articolo 590 bis del codice penale. La modifica ha creato una disposizione ad hoc per le lesioni gravi e gravissime commesse in violazione della disciplina della circolazione stradale. L’unica ipotesi rimasta circoscritta all’ambito di applicazione del primo comma dell’articolo 590 del codice penale è l’ipotesi delle lesioni personali stradali lievi.

La norma disciplina le pene applicabili al verificarsi di lesioni gravi e gravissime stradali. Di essa possiamo distinguere due parti. Una dedicata a normare le sanzioni, l’altra ad estendere tali sanzioni ad alcune categorie di soggetti. La prima parte prevede:

  • la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, commesse in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
  • da tre a cinque anni di reclusione per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime, commesse da chi si è messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell’articolo 186, comma due, lettera c e dell’articolo 187 del decreto legislativo 285 del 1992 (codice della strada);
  • la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni in caso di lesioni gravi e da due a quattro anni in caso di lesioni gravissime per colui al quale, essendosi messo alla guida in stato di ebbrezza, è stato accertato un tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro;

L’articolo 590 bis: categorie di soggetti

La seconda parte estende, come abbiamo già accennato, alcune delle sanzioni a certe categorie di autori delle lesioni gravi e gravissime. In particolare estende le prime due categorie di pene a:

  • conducenti che esercitano attività di trasporto di persone di cui agli articoli 85, 86 e 87 del codice della strada;
  • autisti che esercitano attività di trasporto di cose di cui agli articoli 88, 89 e 90 del codice della strada;
  • conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (articolo 186 bis codice della strada).

La pena di cui all’ultimo punto invece è estesa a:

  • coloro che conducono un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • chi è alle guida di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Le circostanze aggravanti e attenuanti

L’articolo 590 bis del codice penale ai commi sesto e settimo prevede delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato in esame. Al verificarsi di queste la pena sarà aumentata o diminuita.

Le aggravanti, che comportano un aumento della pena sono le seguenti (comma sei):

  • la persona che ha commesso il fatto non aveva la patente o la aveva sospesa o revocata;
  • il veicolo con il quale si è verificato l’evento era di proprietà dell’autore del reato ma era sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La norma non specifica la quantità di aumento della pena. Si applica perciò la regola sull’aumento di pena in caso di circostanze aggravanti di cui all’articolo 64, comma primo, del codice penale. Questa prevede che la pena è aumentata fino ad un terzo di quella che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Le circostanze attenuanti si ricavano dal comma sette e si verificano quando l’evento non è stato cagionato esclusivamente dall’azione dell’autore o dalla sua omissione colpevole. In questo caso si tratta di circostanze ad effetto speciale così come definite all’articolo 63, terzo comma, del codice penale. Queste aumentano o diminuiscono le pene di almeno un terzo. Infatti, nella norma in commento, la pena è diminuita fino alla metà.

Lesioni colpose stradali plurime

Il comma 8 dell’articolo 590 del codice penale tratta l’ipotesi in cui le lesioni personali stradali siano commesse nei confronti di più soggetti.

In questo caso si applica la sanzione più grave prevista per le violazioni commesse aumentata fino al triplo. La pena tuttavia non può superare il limite di 7 anni.

Ritiro, sospensione e revoca della patente nel reato di lesioni colpose stradali

L’autore della violazione del codice della strada che commette il reato è soggetto all’applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Queste sono disciplinate nel Codice della strada e per il reato di lesioni colpose stradali di cui all’articolo 590-bis del codice penale sono le seguenti:

  • il ritiro della patente di guida da parte dell’organo di polizia che accerta la violazione (articolo 223, comma 2);
  • sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi se la lesione è lieve (articolo 222, comma 2);
  • per le lesioni gravi e gravissime la sospensione è fino ai 2 anni(articolo 222, comma 2);
  • revoca della patente a seguito di esecuzione della condanna (articolo 222, comma 2).

Le novità più rilevanti della nuova disciplina

Di seguito si rappresentano le rilevanti novità introdotte dalla legge n. 41/2016 che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni stradali.

Procedibilità del reato di lesioni stradali ex articolo 590 bis c.p.

Il reato di lesioni colpose gravi e gravissime è di competenza del giudice di pace. La nuova disciplina ne ha  modificato le regole di procedibilità. La novità consiste nel fatto che per tale tipologia di reato è stata reintrodotta la procedibilità d’ufficio, che prima era prevista a querela di parte. La procedibilità d’ufficio si ricava anche dal fatto che l’articolo 590 bis non reca disposizioni in merito alla procedibilità. Si ritiene dunque applicabile il disposto dell’articolo 50, secondo comma, del codice di procedura penale. In base a questo, se la legge non dispone diversamente, la procedibilità dei reati è d’ufficio.

La revoca della patente dopo la pronuncia n. 88/2019 della Corte Costituzionale

Un’altra consistente modifica apportata dalla nuova disciplina è stata la riformulazione dell’articolo 222 del codice della strada. La rettifica ha introdotto un automatismo tra il compimento del reato di lesioni gravi e gravissime, nonché di omicidio stradale, e la revoca della patente, anche quando non sussistono le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Tale ipotesi tuttavia è stata contestata dalla Corte costituzionale nel 2019. Con la sentenza numero 88 ha dichiarato l’illegittimità costituzione del quarto periodo del secondo comma dell’articolo 222 del codice della strada. La ragione di tale incostituzionalità dichiarata risiede nel fatto che la legge numero 41 del 2016 avrebbe tolto qualsiasi discrezionalità ai giudici, i quali non potrebbero adeguatamente valutare la sanzione accessoria della revoca della patente in relazione alla gravità del danno, all’analisi della condotta, all’intensità dell’elemento psicologico e al contributo di altre cause. Inoltre, ha affermato la corte costituzionale, la disposizione violerebbe i principi fondamentali della nostra costituzione applicando a reati diversamente puniti dalla legge penale (e dunque dalla stessa differenziati)  la stessa sanzione accessoria.

La fuga dopo l’incidente: la nuova ipotesi di aggravante

È stata inoltre aggiunta un’aggravante nel caso in cui l’autore delle lesioni gravi o gravissime fugga dopo averle commesse. L’ipotesi è disciplinata dall’articolo 590-ter e prevede un aumento della pena come applicata in base all’articolo 590 bis di importo pari un un terzo o due terzi. L’articolo fissa infine una durata minima della pena che non può essere inferiore a 3 anni.

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