Recidiva nella guida in stato di ebbrezza

La recidiva nella guida in stato di ebbrezza – indice:

Con la sentenza n. 32209 del 17 novembre 2020 la Cassazione pronuncia il seguente principio di diritto sulla recidiva nella guida in stato di ebbrezza:

“…ribadita la differenza tra il concetto di recidiva penale ex art. 99 c.p. e la recidiva che ci occupa, può dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato ex art. 168 ter c.p., comma 2 a seguito dell’esito positivo della prova, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto-reato, pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) o circa la “recidiva nel triennio” di cui all’art. 186-bis C.d.S., comma 5 e art. 187 C.d.S., comma 1.” 

Il Supremo collegio con la sentenza in esame ha avuto modo di fare chiarezza sul tema. Non solo con riguardo alla nozione di recidiva nella guida in stato di ebbrezza ma anche con riguardo alla stessa in relazione a:

La vicenda

I processi penali in tema di guida in stato di ebbrezza e l’applicazione delle relative pene a seguito della condanna vedono oramai sempre più spesso protagonista la Cassazione. Tale organo giudicante ha così modo di offrire chiarimenti su determinati aspetti di vari istituti del diritto penale. Nel caso di specie il nucleo della vicenda è costituito dall’istituto della recidiva nella guida in stato di ebbrezza. La Corte tuttavia ha potuto definire altri istituti e richiamare della precedente giurisprudenza già recepita su tali istituti.

Si tratta di un caso che ha visto la condanna di un uomo neopatentato alla pena pari a un mese e dieci giorni di arresto e all’ammenda di seicento euro per il reato di guida in stato di ebbrezza. Tale reato è previsto all’articolo 186-bis, commi 1 e 3 del codice della strada per i neopatentati ed altri soggetti in condizioni “speciali”. Il soggetto si era infatti messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica avendo inoltre conseguito la patente da meno di tre anni. Tale comportamento è vietato dal primo comma della suddetta norma. E comporta, quando lo si tiene, diverse sanzioni a seconda del grado alcolemico riscontrato.

Il patteggiamento e la revoca della patente

L’imputato, nel caso in esame, circolava con un tasso alcolemico pari, alla seconda prova, a 1,31 grammi per litro. La sanzione prevista pertanto era quella di cui al terzo comma dell’articolo 186 bis del codice della strada che rimanda a quelle previste dal primo comma, lettera b), dell’articolo 186 del codice della strada.

In primo grado di giudizio tuttavia l’imputato era riuscito a patteggiare la pena e ad ottenerla in misura ridotta. Il giudice di primo grado però applicava insieme alle pene dell’arresto e dell’ammenda la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Tale applicazione da parte del giudice è stato il motivo determinante il ricorso in Cassazione che ha portato all’analisi di vari istituti e della nozione di recidiva nella guida in stato di ebbrezza.

Guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Il tema oggetto di approfondimento, ovvero la recidiva nei reati del codice della strada, scaturisce dal fatto che l’imputato nel biennio precedente si era reso colpevole del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 187 primo comma del codice della strada. Del procedimento penale in corso relativamente a tale reato tuttavia il ricorrente aveva ottenuto la sospensione mediante l’ammissione alla messa alla prova. Quell’istituto previsto dal codice penale all’articolo 168 che consente di estinguere il reato in caso di esito positivo della prova.

Il giudice di primo grado, infatti, applicava la revoca della patente ritenendo l’imputato recidivo nel triennio. Tale statuizione, che portava il giudice all’applicazione del quinto comma dell’articolo 186 del codice della strada, veniva contestata dal legale dell’imputato. Il legale contesta l’applicazione di tale norma sulla base del fatto che il procedimento per il reato commesso nel biennio precedente era sospeso e dunque non c’era stata una sentenza definitiva di condanna, elemento indispensabile per considerare il soggetto recidivo. Il difensore, a fondamento delle proprie ragioni, richiamava infatti un orientamento della Corte di Cassazione penale secondo cui “in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione della recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso”.

Aggiunge inoltre che stante l’impegno del suo cliente nel programma di trattamento della messa alla prova e nei lavori di pubblica utilità l’esito della prova sarebbe stato positivo e pertanto si sarebbe giunti all’estinzione del reato. A maggior ragione era da escludere che il suo cliente sarebbe potuto ritenersi recidivo nel biennio.

La revoca della patente per recidiva nella guida in stato di ebbrezza

La Corte accoglie il motivo di ricorso con cui l’imputato contesta l’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente ritenendolo fondato. Annulla perciò la sentenza impugnata e rinvia gli atti al tribunale di primo grado per la determinazione della sanzione amministrativa nella sospensione della patente.

L’applicazione del quinto comma dell’articolo 186-bis del codice della strada secondo cui “La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186″ era errata.

L’orientamento della Corte

La Corte infatti afferma che “costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio che, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio” rileva, rispetto alla data di commissione del nuovo fatto, la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso. In altri termini, allorquando si è commesso il reato per cui si procede, dev’essere passata in giudicato, nel biennio o nel triennio antecedente, una condanna per il medesimo reato, nei termini che saranno precisati di qui a poco”.

Non si era infatti giunti a nessuna sentenza passata in giudicato ex articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) in quanto era stata richiesta la sospensione del procedimento per messa alla prova. Non si poteva dunque considerare l’imputato recidivo nel triennio e non si poteva applicare pertanto la revoca della patente ai sensi della suddetta norma del codice della strada. Piuttosto, afferma la corte, gli si sarebbe dovuta applicare la sospensione della patente in sede di patteggiamento.

La recidiva nella guida in stato di ebbrezza e la recidiva di cui all’articolo 99 del codice penale

Ai fini della soluzione della vicenda in esame la corte inoltre sottolinea la differenza tra la recidiva di cui all’articolo 99 del codice penale e la recidiva nella guida in stato di ebbrezza. Si legge infatti nella sentenza che “la c.d. “recidiva nel biennio” di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) – e, va qui aggiunto, quella di “recidiva nel triennio” di cui all’art. 186-bis, comma 5 – (ai fini della revoca della patente di guida), costituisce una disciplina non sovrapponibile all’istituto espressamente regolato dall’art. 99 c.p.”

Definisce in particolare la recidiva di cui al codice penale come una recidiva in senso tecnico in cui “il legislatore del codice della strada intende riferirsi semplicemente alla situazione di chi, già condannato per la commissione di una condotta illecita, penalmente rilevante, sussumibile nella generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, venga nuovamente condannato (nel biennio) per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave (quella della lettera c)”.

Recidiva nella guida in stato di ebbrezza e reati diversi

I giudici di legittimità fanno presente inoltre che “in tema di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, per la realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c.) – e, si aggiunge, per quelle di recidiva nel triennio di cui all’art. 186- bis C.d.S., comma 5 – è necessario che la essa abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida in stato di ebbrezza“.

L’imputato invece non si era già reso colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza ex articolo 186 e 186-bis del codice della strada. Bensì del diverso reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 187 dello stesso codice. La Corte precisa pertanto che l’aver commesso prima l’uno e poi l’altro, essendo due fattispecie di reato strutturalmente diverse, non integra recidiva nel biennio o nel triennio. Anche se fosse passata in giudicato una sentenza per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti pertanto non si sarebbe potuta revocare la patente all’imputato per recidiva.

La messa alla prova e i lavori di pubblica utilità

Un’ulteriore questione affrontata dai giudici è se l’estinzione del reato per guida in stato di ebbrezza all’esito positivo della messa alla prova determini l’insussistenza della recidiva nel biennio o nel triennio. Un’orientamento giurisprudenziale si era affermato con la sentenza delle sezioni unite Marcianò. Tale pronuncia aveva portato ad affermare che l’esito positivo della messa alla prova comportava l’estinzione del reato e qualsiasi effetto della condanna. Un giudice successivo non potrebbe pertanto in base a questo orientamento considerare tale condanna agli effetti della recidiva.

Bisogna tuttavia riprendere la distinzione operata tra la recidiva di cui all’articolo 99 del codice penale e la recidiva nel codice della strada. In quest’ultimo caso la Corte ha ribadito il principio per cui “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”.

Così la corte riprende le definizioni di messa alla prova e di lavori di pubblica utilità.

La messa alla prova

Così si legge in merito alla messa alla prova nella sentenza: “La “messa alla prova” consiste nella richiesta, da parte dell’imputato della sospensione del procedimento penale, che viene concessa dal giudice quando, in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del richiedente, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che il soggetto richiedente si asterrà dal commettere altri reati in futuro. La stessa comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, prevede l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare anche attività di rilevo sociale, ed è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità“.

I lavori di pubblica utilità

Sul lavoro di pubblica utilità nella sentenza è scritto che: “Il lavoro di pubblica utilità è una vera e propria pena, così qualificata dal legislatore, che comporta una limitazione della libertà personale del condannato. In caso di positivo svolgimento dello stesso, il giudice fissa udienza ed in detta occasione dichiara estinto il reato, riduce alla metà la sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”.

La sospensione del processo con messa alla prova

La Corte si pronuncia inoltre sulla sospensione del processo con messa alla prova.  Identifica tale istituto in una modalità alternativa di definizione del processo, cui l’indagato può essere ammesso dal giudice, in presenza di determinati presupposti normativi, sin dalla fase delle indagini preliminari, attraverso la quale, laddove si concluda con esito positivo il periodo di prova, è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato”.

Conclusioni: recidiva e sanzioni amministrative accessorie

In ogni caso, sia di esito positivo della messa alla prova che di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, la Corte afferma che le sanzioni amministrative accessorie si devono applicare. C’è però una differenza fra i due istituti. Nei lavori di pubblica utilità la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria è del prefetto. Nella messa alla prova è il giudice che pronuncia l’estinzione del reato per esito positivo.

In conclusione, con il principio di diritto esposto nell’introduzione, può affermarsi che il giudice può considerare ai fini della recidiva nella guida in stato di ebbrezza anche il reato che si è estinto tramite il procedimento di messa alla prova che ha avuto esito positivo. Tale reato assumerà la qualità di “precedente specifico”. Potrà essere utilizzato in un giudizio successivo per valutare l’esistenza della recidiva nel biennio o nel triennio.

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