Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza

La prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza – indice:

La prescrizione è un istituto giuridico pensato per regolare gli effetti del tempo sui procedimenti giudiziari. Questa opera sia in diritto civile con riguardo all’esercizio dei diritti, sia in campo penale con effetti sul reato o sulla pena. In particolare, la prescrizione del reato produce il seguente effetto: lo estingue. A seconda della gravità del reato, tuttavia, ovvero se si tratta di delitto o di contravvenzione, nonché se il reato è di particolare interesse sociale, il codice penale prevede dei tempi diversi in cui opera la prescrizione. Il reato di guida in stato di ebbrezza è un reato contravvenzionale che dunque in tema di prescrizione segue le regole di cui all’articolo 157 del codice penale. Questo, come formulato dalla legge 251 del 2005 è stato di recente modificato dalla legge n.3 del 2019 anche chiamata “Riforma Bonafede”.

I reati contravvenzionali

Il reato di guida in stato di ebbrezza è un reato contravvenzionale ovvero uno di quei reati per cui il codice penale prevede la pena dell’arresto o dell’ammenda (articolo 17, secondo comma). Sulla base della pena inflitta tali reati si distinguono dai delitti per i quali sono previste pene più pesanti. Ciò che distingue delitti e contravvenzioni infatti è anche la gravità del reato.

Si ricordano, ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada, le sanzioni previste per il reato di guida in stato di ebbrezza che confermano come si tratti di reato contravvenzionale. Le sanzioni dell’ammenda e dell’arresto variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato nell’imputato. Il secondo comma dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede infatti:

  • un’ammenda variabile tra i 527 e i 2108 euro se il tasso alcolemico supera gli 0,5 grammi per litro ma non gli 0,8;
  • sia l’ammenda che l’arresto se il tasso alcolemico supera gli 0,8 ma non l’1,5 grammi per litro. L’ammenda in tal caso varia tra gli 800 e i 3200 euro mentre l’arresto arriva fino a sei mesi;
  • entrambe le pene, pecuniaria e detentiva, dell’ammenda e dell’arresto se il tasso alcolemico supera l’1,5 grammi per litro. L’ammenda in questo caso varia dai 1500 ai 6000 euro e l’arresto può stabilirsi dai sei fino ad un anno.

Queste sono le pene previste dal codice della strada per la contravvenzione del reato di guida in stato di ebbrezza in applicazione del codice penale. Si ricorda, tuttavia, che sono previste anche delle pene accessorie o un aumento delle pene sopra descritte se dal reato di guida in stato di ebbrezza derivano fatti di maggior gravità come l‘omicidio stradale.

L’istituto della prescrizione del reato

La prescrizione è, come già accennato, quel meccanismo che in base allo scorrere del tempo estingue i reati. È disciplinata dal codice penale all’articolo 157 e il tempo necessario al suo operare varia a seconda della gravità del reato. Tale periodo si computa, ai sensi del primo comma della norma, dal giorno in cui il reato viene consumato ed il reato si estingue se durante tale periodo non è intervenuta una sentenza definitiva di condanna. La ragione di tale istituto sta nel fatto che dopo un certo periodo di tempo si presume che l’interesse dello Stato alla punizione del reato venga meno.  La norma, tuttavia, prevede un tempo minimo per l’estinzione del reato pari a:

  • sei anni per i delitti;
  • quattro anni per le contravvenzioni.

Il secondo comma della norma, invece, stabilisce il modo in cui si conteggia il tempo necessario a prescrivere il reato. Afferma infatti che “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”. 

La formula legislativa così determinata discende dalle modifiche introdotte al codice penale dalla legge 251 del 2005. Ad oggi, tuttavia, sono state introdotte delle novità a seguito della riforma della prescrizione di cui si parlerà nei successivi paragrafi.

Quando si interrompe

La prescrizione si interrompe nei seguenti casi previsti dall’articolo 160, secondo comma:

  • quando il pubblico ministero richiede al giudice di applicare le misure cautelari personali o la convalida del fermo o dell’arresto;
  • se viene disposto l’interrogatorio davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, dal momento in cui il reo viene invitato a presentarsi dal pubblico ministero per rendere l’interrogatorio;
  • quando il giudice emana un provvedimento che fissa l’udienza in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di archiviazione;
  • se viene richiesto il rinvio a giudizio;
  • quando viene emanato il decreto di fissazione della udienza preliminare;
  • se viene disposto il giudizio abbreviato;
  • se viene richiesto il patteggiamento;
  • quando si procede con la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo o il giudizio immediato;
  • nel caso in cui vi sia un decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

Qual è l’effetto dell’interruzione della prescrizione? In tutti questi casi sopra indicati, una volta che gli atti che vi fanno seguito vengono notificati al reo, il tempo della prescrizione già decorso si interrompe ed è come venisse cancellato, determinando la nuova decorrenza del termine di prescrizione. L’ultimo comma dell’articolo 160 infatti stabilisce che “La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione”. La norma prosegue inoltre contemplando l’ipotesi in cui gli atti interruttivi siano più di uno. In questo caso il nuovo termine di prescrizione decorre dall’ultimo di questi. In ogni caso il tempo di prescrizione aumentato a causa degli atti interruttivi non può essere aumentato di più di un quarto.

Quando viene sospesa

Il tempo decorso della prescrizione viene sospeso nei casi previsti dall’articolo 159 del codice penale. Ciò avviene in particolare quando:

  • il processo viene sospeso perché lo ordina la legge, per cause di impedimento attinenti le parti o i loro difensori, per richiesta dell’imputato o del suo difensore o perché l’imputato è assente al giudizio
  • il pubblico ministero chiede l’autorizzazione a procedere, dalla data in cui viene fatta domanda fino a quando viene accolta dall’autorità;
  • c’è il deferimento della questione ad altro giudizio, fino al giorno in cui viene decisa la questione;
  • dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.

Quest’ultima ipotesi è una delle novità introdotte dalla riforma della prescrizione operata dalla legge 3/2019.

Quando cessa la causa di sospensione la prescrizione riprende il suo corso da dove era stata sospesa.

Quando si prescrive il reato di guida in stato di ebbrezza

Dopo aver effettuato una panoramica sui reati contravvenzionali e sull’istituto della prescrizione si può meglio comprendere quando si prescrive il reato di guida in stato di ebbrezza.

Ai sensi del primo comma dell’articolo 157 del codice penale, dunque, tale reato si prescrive nel tempo minimo di 4 anni o comunque in un tempo corrispondente al massimo della pena edittale. In ogni caso, l’ipotesi più grave del reato di guida in stato di ebbrezza è quella di cui al comma 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada ovvero quando c’è l’aggravante dell’incidente stradale. La sanzione prevista in questo caso è raddoppiata ma non supera i due anni di arresto anche qualora sia la più pesante tra quelle elencate all’articolo 186 . Anche quando intervengono atti interruttivi, dunque, il massimo di tempo che può essere necessario alla prescrizione sarà di cinque anni.

I termini ordinari della prescrizione raddoppiano, ai sensi del sesto comma dell’articolo 157 del codice penale, se si tratta di omicidio colposo stradale.

L’effetto della prescrizione è, come già accennato, l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza.

La riforma della prescrizione del reato

È opportuno spendere due parole sulla riforma della prescrizione avvenuta ad opera della legge n.3 del 2019 ed entrata in vigore dal gennaio 2020. Questa, in particolare, ha cancellato alcune disposizioni sulla sospensione della prescrizione introdotte dalla precedente legge 103 del 2017 ed ne ha introdotte di nuove. Quella che interessa in questa sede, relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza, è l’ipotesi della sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino a quando la sentenza che definisce il giudizio diviene esecutiva o il decreto penale di condanna irrevocabile.

Si tratta della disposizione, già citata, e inserita nel secondo comma dell’articolo 159 del codice penale. La previsione non coinciderebbe proprio con una sospensione che presupporrebbe una ripresa. In questo caso infatti il decorso della prescrizione non riprende e di fatto il reato diventa imprescrittibile. Prima di tale riforma la prescrizione veniva sospesa per un tempo determinato dalla legge e riprendeva una volta cessato tale termine.

Le disposizioni introdotte dalla riforma sono applicabili ai soli fatti accaduti dopo la loro entrata in vigore. Per i fatti accaduti prima continua ad applicarsi la normativa precedente.

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